Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

Per questi motivi, il trattamento di nevi melanocitici con raggi laser o IPL è vietato. Dev’essere eseguito con metodi medici appropriati come la chirurgia.

Art. 9 Organo responsabile dell’attestato di competenza

Capoverso 1: l'attestato di competenza è rilasciato dopo un esame alla fine della formazione. Questi esami sono organizzati da un unico organo responsabile, composto congiuntamente dalle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico che hanno sede in Svizzera, in particolare dalle associazioni svizzere di cosmesi e dalle associazioni mediche della FMH. Solo le associazioni professionali che contribuiscono in modo sostanziale all'adempimento dei compiti dell’organo responsabile o i cui membri sono validi candidati all’ottenimento di un attestato di competenza dovrebbero partecipare all’elaborazione del piano di formazione e delle disposizioni in materia di esame.

Capoverso 2: le associazioni professionali interessate dal profilo tecnico riunite nell’organo responsabile elaborano un piano di formazione e le disposizioni in materia di esame, che sono approvati dall’UFSP.

Capoverso 2 lettera a: il piano di formazione fornisce ragguagli sulla durata della formazione, sul rapporto tra formazione teorica e pratica e sugli strumenti didattici appropriati.

Capoverso 2 lettera b: le disposizioni in materia di esame contengono i seguenti punti:

 condizioni per l’ammissione: conoscenze ed esperienze professionali dei candidati per essere ammessi all’esame;

 organizzazione degli esami: formalità e modalità degli esami come bando, iscrizione, costi, ritiro, procedura d’esclusione, forma (orale, scritta o mista) e rapporto tra contenuti pratici e teorici dell'esame;

 condizioni per il superamento degli esami: i requisiti per il superamento degli esami corrispondono alle conoscenze e capacità necessarie per ottenere l’attestato di competenza descritte nell’allegato 2 numero 2. L'organo responsabile secondo il capoverso 1 definisce sulla base di questo catalogo di requisiti le conoscenze minime necessarie per superare l’esame.

Capoverso 3 lettera a: l'organo responsabile secondo il capoverso 1 ha altri compiti oltre all’elaborazione del piano di formazione e delle disposizioni in materia di esame. Designa gli organi di formazione e d'esame, che svolgono gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza secondo il piano di formazione e le disposizioni in materia di esame. L’organo responsabile stipula una convenzione con gli organi di formazione e d’esame. Gli organi di formazione e gli organi d’esame possono essere la stessa istituzione.

Capoverso 3 lettera b: l'organo responsabile coordina le formazioni e gli esami a scadenza semestrale o annuale, per limitare le spese.

Capoverso 3 lettera c: l'organo responsabile garantisce che tutti gli organi di formazione e d’esame mantengano il livello richiesto della formazione e degli esami. A tal fine può istituire una commissione per la garanzia della qualità.

Capoverso 3 lettera d: l'organo responsabile tiene anche una statistica degli esami. A tale scopo gli organi d'esame notificano all'organo responsabile il numero di esami svolti e degli attestati di competenza rilasciati. L'organo responsabile può tenere anche un registro di tutti gli organi di formazione e d'esame designati e pubblicarlo.