Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi»7 (di seguito: norma sui solarium). La norma non disciplina solo l’immissione in commercio, ma anche l'utilizzo dei solarium.

La LRNIS e l’O-LRNIS assicurano che i gestori dei solarium rispettino queste norme di sicurezza durante la fase di utilizzo. La fase di utilizzo include l’installazione, la manutenzione e l’attività di utilizzo effettivo. Riguardo ai solarium che non sono stati immessi in commercio in conformità con la versione più recente della norma sui solarium o le cui norme di sicurezza fornite dal fabbricante contengono lacune o errori, l’O-LRNIS stabilisce che i gestori sono tenuti a utilizzare questi apparecchi secondo i requisiti concernenti l’emissione di raggi UV definiti nella norma sui solarium più recente. I numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 O-LRNIS riprendono le esigenze essenziali per la protezione della salute contenute nella versione più recente della norma sui solarium.

Lo scopo del presente disciplinamento è evitare casi di malattia e decessi a causa di melanomi, carcinomi e ustioni indotti dal solarium, per ridurre i costi economici e sociali legati a questa pratica. In particolare, con la presente ordinanza si ambisce alla messa a disposizione di un parco apparecchi ineccepibile e conforme ai requisiti della legislazione sulla sicurezza dei prodotti anche nella fase di utilizzo, nonché a una consulenza e un’istruzione dei clienti ineccepibili da parte dei gestori.

Art. 1 Definizione

L’O-LRNIS disciplina tutti gli impianti e gli apparecchi che irradiano la pelle con raggi UV per qualsiasi scopo (abbronzatura, sintesi della vitamina D, rafforzamento delle ossa, calore o rilassamento), in particolare:

 solarium presenti sul mercato come prodotti finiti o apparecchi singoli;

 strutture edili o impianti con emettitori di raggi UV (aree solarium).

I requisiti della norma sui solarium valgono pertanto durante la fase di utilizzo non solo, come previsto dalla norma, per i solarium usati a scopo abbronzante, ma anche per tutti gli altri scopi.

I solarium UV tipo 4 sono o erano originariamente concepiti per un utilizzo medico. Oggi esistono dispositivi medici che impiegano raggi ultravioletti specificatamente per la fotochemioterapia (PUVA) o le terapie fotodinamiche (PDT) allo scopo di curare malattie della pelle. Questi prodotti non sono disciplinati dall’O-LRNIS.

Art. 2 Obblighi del gestore

Ai sensi dell’O-LRNIS sono considerati gestori di solarium:

 aziende commerciali che offrono solarium agli utenti: centri per l’abbronzatura, hotel, motel, pensioni, bed & breakfast, appartamenti di vacanza, altre strutture di alloggio, centri sportivi, piscine, strutture wellness, impianti termali, centri fitness, saloni di estetica, istituti di bellezza, saloni da parrucchiere e ditte di affitto e noleggio. Queste aziende rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza;

 associazioni, club, cooperative e altri che mettono a disposizione delle persone solarium a pagamento o gratuitamente. Questi fornitori rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

I privati che utilizzano i solarium esclusivamente nello stretto ambito familiare devono adempire i loro obblighi secondo il principio della responsabilità individuale e non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

7 La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.