Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine
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O-LRNIS
dotata nel 2009 di una legge sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti («Gesetz zur Regelung des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung», NiSG), che concerne gli effetti dannosi causati da impianti utilizzati a scopi medici o commerciali.
Solarium
Diversi Paesi (Austria, Belgio, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Norvegia, Portogallo e Spagna) obbligano i gestori di solarium a provvedere affinché non sia permesso ai minorenni utilizzare gli apparecchi. In Australia dal gennaio 2016 è vietato l’utilizzo commerciale dei solarium. Anche in Brasile i solarium sono vietati. In Austria, Belgio, Cile, Finlandia, Lettonia e Slovacchia non sono ammessi solarium senza servizio, quindi il loro disciplinamento è più restrittivo rispetto a quanto prevede la presente norma sui solarium.
Trattamenti cosmetici
Negli Stati Uniti, il «Federal Food, Drug and Cosmetic Act» contiene prescrizioni su dispositivi medici e prodotti d’uso che emettono RNI, stimoli sonori, infrasuoni o ultrasuoni. Singoli Stati disciplinano con disposizioni aggiuntive i raggi laser, le radiazioni ad alta frequenza, gli UV o le sorgenti di luce pulsata ad alta intensità (IPL). Nei Paesi confinanti della Svizzera non sono ancora stati introdotti disciplinamenti dei trattamenti cosmetici. La Germania sta approntando disposizioni in tal senso basate sulla NiSG.
Puntatori laser
In Austria, l’ordinanza sull’immissione in commercio di puntatori laser (LaserpointerV) stabilisce che possono essere immessi sul mercato solamente puntatori laser delle classi 1 e 2.
In Australia è vietata l’importazione di puntatori laser di potenza superiore a 1 milliwatt e per il loro utilizzo a scopi commerciali è richiesta un’autorizzazione eccezionale. Negli Stati Victoria e Nuovo Galles del Sud i puntatori laser che superano una determinata potenza sono considerati armi vietate od oggetti pericolosi. La legislazione sulle armi dell’Australia Occidentale vieta la produzione, la vendita e il possesso di puntatori laser di classe superiore alla 2.
1.2.1 Rapporto con il diritto europeo
I principali documenti dell’UE sulla protezione della salute dalle RNI sono la raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE) e le due direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolare dai campi elettromagnetici (direttiva 2013/35/UE) e dalle radiazioni ottiche artificiali (direttiva 2006/25/CE). Questi documenti riprendono le raccomandazioni sui valori limite formulate dalla «International commission on non-ionizing radiation protection» (ICNIRP), al fine di proteggere dagli effetti delle RNI di comprovata nocività. Per quel che concerne i campi elettromagnetici si tratta in particolare degli effetti acuti di campi intensi; nell’ambito ottico (raggi UV), l’ICNIRP raccomanda non soltanto di limitare le esposizioni, ma anche di adottare misure precauzionali. Nell’ambito degli stimoli sonori, la direttiva 2003/10/CE stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dai pericoli effettivi o presunti per la loro sicurezza, salute e in particolare per il loro udito causati dal rumore.
La sicurezza dei puntatori laser, che nell’UE vengono offerti ai consumatori (in forma di dispositivi a batteria, che tuttavia non sono giocattoli), è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP). La direttiva obbliga gli Stati membri ad accertare che i fabbricanti immettano in commercio solamente prodotti sicuri.