Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

Art. 10 Organi di formazione e d'esame

L'organo responsabile designa gli organi di formazione e d'esame. Tali organi devono essere in grado di adempiere i compiti dell’articolo 10 lettere a–e.

Lettera c: gli organi d'esame designano gli esaminatori, che devono appartenere alle discipline interessate.

Lettera d: gli organi d’esame rilasciano dopo il superamento dell’esame un attestato di competenza scritto per i trattamenti che il titolare può eseguire.

Lettera e: per garantire un'esecuzione efficiente, gli organi d'esame notificano all’UFSP dopo ogni esame gli attestati di competenza rilasciati. Devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e i trattamenti che il titolare può eseguire. L'UFSP è così in grado, all’occorrenza, di trasmettere ai Cantoni i dati sugli attestati di competenza rilasciati a beneficio di un’esecuzione efficiente.

2.2.3 Sezione 3: Manifestazioni con raggi laser

Nelle manifestazioni con raggi laser talvolta sono impiegati laser molto energetici con una potenza di diversi watt. Se un fascio laser emesso da questi apparecchi colpisce l'occhio mette in grave pericolo la salute della persona. Lo scopo della presente ordinanza pertanto è assicurare che un organizzatore svolga tali manifestazioni adottando misure adeguate affinché il fascio laser emesso non provochi nel pubblico o in terzi danni agli occhi o disturbi della vista, immagini postume, difficoltà di lettura o altri effetti di abbagliamento irritanti.

Che queste situazioni costituiscano un pericolo reale per la popolazione svizzera lo dimostra un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca gfs.bern nel 2012: circa un terzo della popolazione sopra i 15 anni, e quasi la metà nella fascia dai 15 ai 25 anni ha già frequentato una manifestazione in cui erano utilizzati impianti laser. Quasi un quarto (22 %) di questi partecipanti è stato abbagliato dai laser. Ne consegue che circa il 7 per cento dell'intera popolazione sopra i 15 anni è stata colpita da raggi laser durante una manifestazione, ossia circa 560 000 persone in tutta la Svizzera.

L’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa; RS 814.49) disciplina già oggi le manifestazioni con raggi laser e si basa sulla direttiva tecnica sulla sicurezza degli impianti laser (IEC 60825-3, 200811 «Safety of laser products – Part 3: Guidance for laser displays and shows») e sulla norma SN EN 60825- 1, 2014 «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni». Queste basi valgono anche per la nuova O-LRNIS, che soppianta la OSLa e definisce i futuri requisiti di sicurezza per le manifestazioni con raggi laser.

Tali requisiti sono basati sui rischi. Le manifestazioni con impianti laser delle classi 1 e 2 non soggiacciono a requisiti particolari se si svolgono in ambienti interni. Invece, le manifestazioni con l’impiego di impianti laser delle classi 1 e 2 all'esterno che irradiano nello spazio aereo devono essere notificate.

Per le manifestazioni con impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 gli organizzatori in futuro dovranno avvalersi di una persona competente che azionerà gli impianti laser in conformità con i requisiti descritti nell’ordinanza. Viene operata una distinzione tra manifestazioni in cui i raggi laser non attraversano il settore destinato al pubblico, che devono soddisfare requisiti minori riguardo agli impianti laser

11 Questa norma è disponibile solo in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), Central Office 3, rue de Varembé, P.O. Box 131, 1211 Ginevra 20, www.iec.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.