Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine
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O-LRNIS
Capoverso 2: per eseguire con competenza i trattamenti di cui al capoverso 1, le persone devono acquisire le conoscenze e capacità descritte nell’allegato 2 numero 2. Questi requisiti si basano sulle corrispondenti raccomandazioni della commissione tedesca sulla radioprotezione. È ipotizzabile che la formazione per ottenere l'attestato di competenza sia organizzata in modo tematico e modulare, affinché le persone possano presentare un attestato di competenza anche solo per determinati trattamenti. Gli organi di formazione possono insegnare i contenuti didattici menzionati nell’allegato 2 numero 2 solo ai candidati che soddisfano le condizioni per l’ammissione all’esame secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera b.
Capoverso 3: le persone ottengono l'attestato di competenza solo dopo aver superato con successo un esame conforme ai requisiti definiti nelle disposizioni in materia di esame secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b. Non è sufficiente la sola frequentazione di un corso o l’ottenimento di un attestato di competenza tramite un esame non conforme a queste disposizioni proposto da un organo di formazione.
Art. 7 Trattamenti di competenza medica
I trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 3 possono essere eseguiti solo da un medico o dal personale di studio medico direttamente sottoposto, sotto il controllo diretto e la responsabilità di un medico.
I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 3.1 presuppongono la presenza di un quadro clinico e comportano un’anamnesi, una diagnosi e un piano terapeutico in cui sono ponderati benefici e rischi. Le persone con un attestato di competenza secondo l'articolo 6 non possono soddisfare questi requisiti sulla base della loro formazione.
I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 3.2 richiedono che gli occhi siano completamente isolati dai raggi laser tramite un'adeguata protezione. Queste protezioni possono essere applicate sugli occhi in anestesia locale solo da un medico o dal personale direttamente sottoposto sotto la sorveglianza diretta di un medico.
I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 3.3 costituiscono interventi diretti nel corpo umano, che solo un medico è autorizzato a eseguire.
Art. 8 Divieto di utilizzo
Lettera a: la rimozione di tatuaggi e trucco permanente mediante IPL provoca frequenti ustioni e di conseguenza cicatrici sfiguranti e non celabili della pelle. Il motivo è l'energia irradiata dagli apparecchi IPL, che è troppo elevata per questi trattamenti e per questioni tecniche non può essere impostata su valori appropriati. I dispositivi adatti a questo tipo di trattamenti sono, a seconda del colore del tatuaggio, laser ad alessandrite, a rubino o Nd:YAG. L'utilizzo di apparecchi IPL per questi trattamenti non corrisponde allo stato delle conoscenze e della tecnica ed è pertanto vietato.
Lettera b: la rimozione di nevi melanocitici (nei pigmentati) mediante laser o IPL è inadeguata e problematica per due motivi:
il trattamento di nevi melanocitici benigni può provocare la comparsa di pseudomelanomi, che si sviluppano caratteristicamente quando i nevi melanocitici non sono completamente rimossi. Siccome gli pseudomelanomi non sono distinguibili clinicamente e/o istologicamente dai melanomi maligni, in presenza di una macchia pigmentata di questo tipo non si può affermare con certezza che si tratti di uno pseudomelanoma indotto da laser o IPL o di un autentico melanoma. Pertanto tali alterazioni cutanee devono essere considerate e trattate in ogni caso come melanomi, con grave sovraccarico per il cliente cui si aggiungono ingenti costi di trattamento;
con il trattamento mediante laser o IPL, che provoca l’eliminazione della pigmentazione, i nevi melanocitici maligni non sono più visibili e di conseguenza, sfuggendo alla diagnosi, non sono trattati e nello scenario peggiore formano metastasi.