Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

 trasporto con bus e tram 20 m

 trasporto ferroviario 50 m o meno

 militari / polizia / servizi di sicurezza 10 m o meno

 traffico aereo 300 m o meno

Con la seconda domanda l’UFSP voleva sapere se le persone attaccate potessero figurarsi di tollerare per un certo periodo un deficit della vista con compromissione della capacità di vedere e leggere, a condizione che non ne derivassero pericoli di alcun tipo. Le risposte degli interessati indicano chiaramente che le difficoltà di visione e di lettura non sono tollerabili.

In considerazione dei risultati dello studio tedesco, delle tipiche situazioni in cui si verificano gli attacchi con puntatori laser e delle esigenze espresse dagli interessati, è evidente che un abbagliamento da breve distanza può avvenire anche con un puntatore laser della classe 1. Per evitare gli abbagliamenti pur continuando a utilizzare i puntatori laser come indicatori ottici, è ammesso l'uso di questi dispositivi della classe 1 negli ambienti interni. Tuttavia con questa disposizione si accetta il rischio di un possibile utilizzo abusivo dei puntatori laser della classe 1 all'aperto e dei pericoli che ne possono derivare. Inoltre il problema è aggravato dal fatto, constatato in diversi studi, che apparentemente spesso i puntatori laser sono contrassegnati dal fabbricante con una classe di laser errata e troppo bassa, illudendo l’acquirente su una sicurezza in realtà assente. A causa delle loro maggiori distanze di sicurezza, tutti i puntatori laser più potenti soggiacciono al divieto di cui all'articolo 22.

Art. 22 Divieti

I divieti concernono:

 l’importazione e il transito di puntatori laser a titolo privato, commerciale e professionale;

 la consegna, vale a dire ogni offerta od ogni transazione commerciale o privata, gratuita o a pagamento, di puntatori laser nuovi, usati, ricondizionati o fuori uso;

 il possesso di puntatori laser:

o il possesso a titolo privato, commerciale o professionale di puntatori laser;

o la preparazione di puntatori laser per l’utilizzo da parte di terzi.

Lettera a: il divieto concerne tutti i puntatori laser appartenenti alle classi 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 secondo la norma di base sui laser14.

Lettera b: il divieto concerne tutti i puntatori laser la cui classe di laser non è contrassegnata o è contrassegnata in modo scorretto secondo i requisiti della norma di base sui laser.

Lettera c: il divieto concerne tutti gli accessori destinati ai puntatori laser allegati al puntatore laser o ottenibili separatamente che focalizzano, potenziano o allineano i raggi laser.

2.2.6 Sezione 6: Esecuzione da parte delle autorità federali ed emolumenti

Art. 23 Compiti dell’UFSP

Capoverso 1: L’UFSP riconosce l'organo responsabile dell’attestato di competenza per trattamenti per scopi cosmetici e ne approva il piano di formazione e le disposizioni che disciplinano l’ammissione all'esame, la sua organizzazione e le condizioni per superarlo. L’UFSP approva l’organo responsabile a

14 SN EN 60825-1, 2014 «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni» La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.