Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

 puntatori laser la cui potenza supera il valore limite per la classe di laser 1;

 puntatori laser e accessori non contrassegnati come tali o contrassegnati in modo scorretto;

I puntatori laser confiscati sono consegnati all’autorità cantonale competente per il perseguimento penale. Misurazioni a campione della radiazione sono organizzate dall’UFSP ed eseguite in collaborazione con i servizi competenti (p. es. METAS). Nel quadro di moduli di prestazioni legati a disposti federali di natura non doganale, l’Amministrazione delle dogane può eseguire controlli mirati a tempo limitato dei puntatori laser e in questi periodi inviare i dispositivi all’UFSP per misurarne la radiazione.

Art. 26 Emolumenti

L'articolo 26 disciplina gli emolumenti che le autorità federali competenti possono riscuotere nell’ambito dell’esecuzione. Ne sono oggetto tutte le decisioni delle autorità federali e anche le prestazioni da loro richieste (concerne principalmente UFSP e AFD). Non sono oggetto di questa disposizione invece gli emolumenti riscossi dai Cantoni in applicazione dell’articolo 8 LRNIS.

Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato, come prescrive il capoverso 1. La tariffa oraria deve coprire i costi effettivi e si riferisce orientativamente alle usuali tariffe dell’economia privata per prestazioni comparabili, ossia tra i 90 e i 200 franchi. Questo divario tariffario dovrebbe permettere una fatturazione differenziata secondo la competenza tecnica necessaria e il livello di funzione del personale incaricato dell'esecuzione.

Secondo il capoverso 2, le autorità esecutive sia federali sia cantonali non sono autorizzate a riscuotere emolumenti se i controlli non danno adito a contestazioni.

Il capoverso 3 stabilisce che per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 200415, che contiene norme concernenti la fatturazione, l’esigibilità e la prescrizione.

2.2.7 Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Le disposizioni sulla protezione dagli effetti nocivi delle manifestazioni con raggi laser e stimoli sonori in futuro non rientreranno più nel campo d'applicazione della LPAmb ma in quello del LRNIS. Pertanto i contenuti dell'attuale OSLa sono stati integrati nella O-LRNIS e sottoposti a revisione totale. L’OSLa è abrogata.

L'allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero due lettere b e c ODMed disciplinava in modo incompleto la protezione delle persone dalle applicazioni per scopi cosmetici di RNI o stimoli sonori tramite dispositivi medici. La LRNIS e l’O-LRNIS completano queste disposizioni, le estendono alle applicazioni cosmetiche di RNI e stimoli sonori tramite prodotti elettrici a bassa tensione e così facendo definiscono chiaramente le interfacce tra questi due ambiti normativi. Di conseguenza, i numeri summenzionati dall'allegato 6 ODMed sono abrogati.

Art. 28 Disposizioni transitorie

Capoverso 1: al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell’O-LRNIS, i gestori dei solarium devono aver installato gli apparecchi e formato il personale di servizio in modo che siano rispettate le prescrizioni dell’ordinanza.

15 RS 172.041.1