Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

1.3 Ripercussioni del presente disciplinamento

Nei dibattiti parlamentari la LRNIS ha subito solo modifiche puntuali. In particolare è stato eliminato l'articolo sull’acquisizione di basi scientifiche, inoltre è stato aggiunto un articolo che obbliga il Consiglio federale a presentare al Parlamento un rapporto sull’efficacia e sulla necessità della legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

Data l’esiguità delle modifiche, per le ripercussioni sui diversi attori si rimanda in larga misura al messaggio concernente la LRNIS (cfr. FF 2016 351 segg.) Di seguito sono esposte le principali nozioni del messaggio e le ripercussioni derivanti dal diritto d’esecuzione.

1.3.1 Ripercussioni per la Confederazione

I Cantoni assumono gran parte dei compiti di esecuzione della presente ordinanza. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni sulle manifestazioni con raggi laser. L’UFSP gestirà un portale elettronico per la notifica delle manifestazioni con raggi laser, verificherà le notifiche inoltrate ed eseguirà misurazioni presso tali manifestazioni o le delegherà mediante commesse di servizi per esempio all’Istituto federale di metrologia METAS. Un altro compito dell’UFSP in collaborazione con il METAS e altri esperti sarà l'elaborazione di un piano di formazione per l'ottenimento dell’attestato di competenza nel settore delle manifestazioni con raggi laser.

Per un’esecuzione uniforme delle sezioni 1, 2, 4 e 5, l’UFSP mette a disposizione delle autorità cantonali competenti aiuti all’esecuzione, basi scientifiche e protocolli di misura. Questi nuovi compiti comporteranno, come già menzionato nel messaggio concernente la LRNIS, un onere supplementare a carico dell’UFSP di circa 200 000 franchi l’anno per i mezzi materiali.

Inoltre, l'articolo 25 O-LRNIS incarica l’Amministrazione federale delle dogane di eseguire le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito dei puntatori laser di cui all'articolo 22 dell’ordinanza. Questi controlli saranno eseguiti nel quadro della procedura di imposizione doganale da parte del personale del corpo esistente ed eventualmente avranno ripercussioni sulla frequenza dei controlli relativi ad altri disposti federali di natura non doganale.

1.3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La nuova legislazione comporta nuovi compiti esecutivi per i Cantoni, che saranno impostati in funzione del rischio. Questi nuovi compiti e l’onore supplementare che ne deriva sono stati definiti prima della consultazione in accordo con i rappresentanti dei Cantoni. Per ogni priorità esecutiva, l’onere per Cantone ammonterà a circa 30 giorni lavorativi per persona. Per contenere il più possibile le spese per i Cantoni, L’UFSP elaborerà aiuti all’esecuzione destinati alle autorità cantonali competenti e all’occorrenza organizzerà eventi informativi sui compiti prioritari.

I risultati delle campagne d’esecuzione dovranno essere integrati nel rapporto di valutazione dell’efficacia del presente disciplinamento che il Consiglio federale è tenuto a presentare al Parlamento entro otto anni dopo l’entrata in vigore della legge.

Controllo dell’utilizzo dei solarium

È pianificato che i Cantoni conducano due campagne d'esecuzione nei solarium entro il 2027. Per il controllo degli apparecchi dovranno dotarsi di dispositivi di misurazione delle radiazioni, del costo di circa 5000 franchi l’uno. Per una maggiore efficienza dei costi è auspicabile che diversi Cantoni si uniscano per acquistare un dispositivo di misurazione da condividere e pianifichino le loro campagne in modo da non frapporsi e garantire a tutti la disponibilità del dispositivo.