Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

e alla competenza, e manifestazioni in cui i raggi laser attraversano il settore destinato al pubblico, che sottostanno a requisiti più severi. Per tali manifestazioni vale in generale l'obbligo di notifica.

Finora l'esecuzione dell’OSLa era di competenza dei Cantoni. Tuttavia, a causa della valutazione complessa degli spettacoli laser, oggi non tutti i Cantoni sono in grado di adempiere questo compito. Un'inchiesta dell’UFSP condotta presso i Cantoni nel 2009 ha evidenziato che solo in nove di essi sono state notificate manifestazioni con raggi laser, in un terzo dei Cantoni non sono state inoltrate notifiche e i restanti sette Cantoni non hanno partecipato al sondaggio. Per garantire in futuro l'esecuzione e per limitare i costi, l’O-LRNIS trasferisce questa competenza dai Cantoni all’UFSP.

Art. 11 Definizioni

Nella presente ordinanza, per manifestazioni con raggi laser si intendono spettacoli laser («laser show»), proiezioni olografiche e dimostrazioni astronomiche. Per spettacolo laser ai sensi dell'ordinanza s’intende la sezione di una manifestazione in cui il fascio luminoso di un impianto laser è visibile dal pubblico o da terzi. Un impianto laser è composto da un numero qualsiasi di proiettori laser, che a loro volta possono includere uno o più laser.

Per dimostrazione astronomica ai sensi della presente ordinanza s’intende per esempio una manifestazione pubblica organizzata da un osservatorio, nella quale sono mostrate stelle e costellazioni per mezzo di un raggio laser. Finora venivano utilizzati potenti puntatori laser potenzialmente pericolosi guidati a mano, talvolta acquistati direttamente all'estero. Questi prodotti in futuro saranno vietati secondo l'articolo 23, quindi non sarà possibile né acquistarli né possederli. Tali dimostrazioni astronomiche sono considerate con la nuova ordinanza «manifestazioni con raggi laser» e pertanto devono attenersi ai requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 15.

Il settore destinato al pubblico è disciplinato secondo la direttiva tecnica IEC 60825-3, 2008.

Art. 12 Competenza

Le manifestazioni con raggi laser non possono mettere in pericolo, o soltanto in minima parte, la salute del pubblico e di terzi. Le misure necessarie a tal fine durante la fase di utilizzo devono essere attuate direttamente sull'impianto laser o tramite la sua regolazione. Per far sì che ciò avvenga deve essere impiegata una persona competente con attestato di competenza riconosciuto, che deve essere presente sul posto durante la manifestazione. Non sono sufficienti misure protettive come la distribuzione di occhiali di protezione dai raggi laser o soltanto l’informazione del pubblico sui rischi dei raggi laser.

L’articolo 12 stabilisce che le manifestazioni con impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 (tabella

1) secondo la norma SN EN 60825-1, 201412 «Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni» (di seguito: norma di base sui laser) possono essere eseguite soltanto da persone competenti.

12 La norma menzionata può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld.