Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

ha per altro sottolineato che la sua proposta a favore di una disposizione concernente la litispendenza (cfr. cap. 5.8), tiene parzialmente conto dello scopo della formulazione criticata. Secondo CP, si tratta di non peggiorare la posizione degli Svizzeri all’estero e di evitare conflitti di competenza negativi.

VD chiede invece la sostituzione della disposizione potestativa con una imperativa. Inoltre, auspica che venga stabilito a chi spetti l’onere di provare l’inoperosità delle autorità straniere competenti36.

UniNE ritiene che la legge dovrebbe precisare che l’articolo 87 si applica anche ai procedimenti contenziosi; la versione francese, infatti, recita «sont compétentes pour régler la succession». UniNE propone una pertinente formulazione.

4.5 Proroga di foro a favore delle autorità svizzere: relativizzazione della presunzione legale secondo cui la scelta del diritto svizzero fonda nel contempo la competenza delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 2 AP-LDIP)

Sette partecipanti37 approvano espressamente la modifica proposta. Soltanto due partecipanti si esprimono in modo critico anche se le critiche vanno in direzioni opposte.

SH, SO, CP e UniNE ritengono che questa disposizione sia una soluzione di compromesso sensata. Essa mantiene, da una parte, la presunzione che la scelta del diritto svizzero fonda anche la competenza delle autorità svizzere e, dall’altra, permette all’ereditando di evitare conflitti di competenza disponendo ordini contrari. OSE approva la conseguente estensione del margine di manovra per gli Svizzeri all’estero.

TG approva la disposizione proposta, ma desidera cha sia formulata in modo più chiaro. Il Cantone avanza una proposta redazionale al riguardo.

ANV chiede invece di mantenere la situazione vigente, in quanto le autorità estere non sarebbero in grado di applicare in modo soddisfacente il diritto successorio svizzero.

Il parere di FSA, anch’esso critico, mira nella direzione opposta e consiglia di rinunciare completamente alla presunzione legale.

4.6 Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di situazione: disciplinamento più chiaro (art. 88 cpv. 1 AP-LDIP)

L’avamprogetto propone di prevedere lo stesso disciplinamento come nell’articolo 87 capoverso 1. Dieci su undici partecipanti che si sono espressi38 ripetono pertanto il loro parere in merito a tale disposizione o vi rinviano. Per contro, ASCE deplora che, diversamente dall’articolo 87 capoverso 1 AP-LDIP, il testo di legge non menziona gli Svizzeri con doppia cittadinanza.

4.7 Applicabilità del diritto svizzero in caso di ultimo domicilio in Svizzera: rinuncia a modifiche (art. 90 cpv. 1 AP-LDIP)

Cinque pareri specifici39 sono stati espressi in merito a questa disposizione.

36 Cfr. il parere del Canton Vaud concernente l’art. 86 cpv. 4 AP-LDIP

37 SH, SO, TG, OSE, CP, FSN, UniNE

38 BE, SH, SO, VD, ANV, CP, FSA, FSN, ASCE, UniNE, VSuc

39 VD, ANV, CP, FSN, UniNE