Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

4.3 Competenza delle autorità svizzere: competenza sussidiaria in caso di inoperosità delle autorità dello Stato scelto o dello Stato di situazione del fondo (art. 86 cpv. 4 AP-LDIP)

Sei partecipanti28 hanno espresso un parere specifico su questa disposizione. Quattro la approvano esplicitamente29 o implicitamente30 e due la respingono31.

SO approva che questa disposizione permette d’impedire conflitti di competenza negativi.

ANV e UniNE, invece, sono dell’avviso che la disposizione sia superflua. Secondo loro, la competenza delle autorità svizzere del domicilio ai sensi dell’articolo 86 capoverso 1 viene automaticamente ripristinata in caso d’inoperosità delle autorità straniere competenti. Nei casi di cui all’articolo 86 capoverso 2 è comunque improbabile che le autorità straniere non facciano uso della loro competenza.

VD non dubita della necessità della disposizione. Ritiene tuttavia che essa comporti un onere eccessivo per le autorità svizzere in materia di successione poiché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste ultime dovrebbero verificare se le autorità estere competenti si occupano della successione. VD chiede pertanto un’aggiunta che indichi che l’onere di provare l’inoperosità delle autorità straniere incombe alle parti o che le autorità svizzere del domicilio possono presumere la loro competenza, a meno che un’autorità straniera non abbia rivendicato espressamente la propria competenza.

4.4 Competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di origine: disciplinamento più chiaro (art. 87 cpv. 1 AP-LDIP)

Tutti i dodici pareri specifici32 sono favorevoli a un disciplinamento più chiaro dell’articolo 87 capoverso 1. Sette di loro33 approvano la soluzione proposta nell’avamprogetto. Altri quattro34, invece, preferiscono un approccio differente, ma le loro proposte vanno in direzioni diverse. L’ultimo parere35 è scettico.

I Cantoni BS, BE, SO e ANV, che approvano il disciplinamento proposto, lodano la sua adeguatezza alla prassi. SO e FSN sottolineano che permette di evitare conflitti di competenza positivi. BS nota che spesso la successione ha pochi legami con il luogo d’origine del defunto e che in questi casi è più sensato liquidare la successione all’estero.

Secondo SH, l’esperienza dimostra che è difficile per la persona interessata provare l’inoperosità delle autorità straniere. Il Cantone confida tuttavia che le autorità svizzere non faranno uso della nuova disposizione potestativa (tenere conto di ulteriori Stati) a scapito dei legittimi interessi degli eredi domiciliati in Svizzera.

CP, FSA e VSuc sono favorevoli all’omissione del secondo periodo dell’articolo 87 capoverso 1 e della disposizione potestativa ivi contenuta. Anche UniNE esprime dei dubbi riguardanti questa disposizione. FSA e VSuc giustificano la loro posizione con l’incertezza giuridica che risulta dal margine di apprezzamento attribuito alle autorità. Inoltre, non si dovrebbe pretendere dagli eredi di chiarire presso tutti gli Stati menzionati se si occupano della successione. Anche il parere di UniNE va nella stessa direzione. FSA e VSuc temono ripercussioni negative sull’attrattiva della Svizzera come sede di gestione patrimoniale. VSuc

28SO, VD, ANV, FSA, ASCE, UniNE

29SO, FSA

30 VD, ASCE (cfr. il cap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

31 ANV, UniNE

32 BS, BE, SH, SO, VD, ANV, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE, VSuc

33 BS, BE, SH (con certe riserve), SO, ANV, OSE, FSN

34 VD, CP, FSA, VSuc

35 UniNE