Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)
Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001
UniNE propone l’inserimento dell’espressione «de l’Etat» prima di «son dernier domicile» e della parola «autres» prima di «États nationaux».
4.13 Applicabilità del diritto del luogo della procedura successoria: chiarire che sono contemplati anche gli aspetti formali dell’amministrazione della successione o dell’esecuzione testamentaria come pure la questione dei diritti e della facoltà di disporre della persona incaricata (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP)
Dieci partecipanti si sono espressi in merito alle aggiunte all’articolo 92 capoverso 255. Quattro56 di loro sono d’accordo con il contenuto della modifica. Altri quattro57 l’approvano solo in parte, mentre WW la rifiuta completamente. ZH si esprime unicamente in merito alle ipotesi fillustrate nel rapporto esplicativo.
UniNE e VSuc, che approvano soltanto parzialmente la proposta di modifica, sono favorevoli allo stralcio della seconda parte concernente i diritti alla successione e la facoltà di disporne. UniNE motiva essenzialmente la sua posizione adducendo che le questioni concernenti i diritti alla successione o la facoltà di disporne fanno parte degli aspetti materiali dell’amministrazione della successione o dell’esecuzione testamentaria. VSuc giudica che l’introduzione della parte menzionata costituisca una modifica inutile del sistema normativo. Inoltre, ritiene che gli obiettivi auspicati si possano raggiungere anche sulla base del diritto in vigore.
UniNE sarebbe favorevole allo stralcio del passaggio «l’amministrazione della successione o» nella prima parte concernente gli aspetti formali. Ritiene inopportuno regolamentare una questione che si pone soltanto in caso d’applicazione del diritto inglese.
Pur approvando l’intenzione chiarificatrice dell’articolo 92, ANV e FSA considerano la norma proposta nell’avamprogetto troppo poco chiara. FSA ritiene inoltre che sia più appropriato sottoporre la questione dei diritti alla successione al diritto applicabile alla successione stessa. Condivide invece l’intento della summenzionata aggiunta «l’amministrazione della successione o» (designazione dell’administrator inglese).
Anche WW, che si è pronunciata a favore del mantenimento della situazione vigente, è del parere che la questione dei diritti alla successione, data la sua natura materiale, si debba sottoporre al diritto applicabile alla successione stessa, come d’altronde previsto dal regolamento europeo. La scissione di tali diritti non è giustificata e non ne sussiste la necessità materiale. Essa sarebbe fonte di incertezza del diritto. Inoltre, la soluzione del Consiglio federale causerebbe una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificabile a scapito degli amministratori della successione oppure degli esecutori testamentari nominati per i procedimenti successori esteri. La questione della facoltà di disporre della successione si dovrebbe sottoporre al diritto applicabile a quest’ultima, poiché altrimenti i diritti della persona interessata si potrebbero ampliare in una misura contraria al diritto oppure alle disposizioni del defunto.
VD non ha sollevato alcuna obiezione contro il testo di legge proposto, ma critica la proposta fatta nel rapporto esplicativo di accettare, in una procedura successoria svizzera, la nomina di un administrator richiesta dal diritto inglese nominando d’ufficio un liquidatore della successione.
55 SO, TG, VD, ZH, ANV, FSA, FSN, UniNE, VSuc, WW
56 SO, TG, VD, FSN
57 ANV, FSA, UniNE, VSuc