Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)
Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001
4 Pareri sulle singole proposte
4.1 Competenza delle autorità svizzere: mantenimento del riferimento all’ultimo domicilio (art. 86 cpv. 1 AP-LDIP)
Questa decisione di fondo è stata accolta quasi all’unanimità. Sei partecipanti13 l’ hanno approvata esplicitamente. Soltanto due14 hanno espresso delle critiche.
I sostenitori della proposta motivano la loro posizione con la rarità dei casi in cui il domicilio ai sensi della LDIP e la residenza abituale ai sensi del regolamento europeo15 non coincidono, la difficile afferrabilità di quest’ultimo termine16, il rischio di interpretazioni divergenti nei singoli Stati membri del regolamento europeo17, il rapporto più stretto tra il domicilio dell’ereditando e la successione18, la coerenza da mantenere nell’ambito della LDIP19 e il coordinamento con le disposizioni della LDIP sul regime dei beni dei coniugi20.
Nel suo parere critico, VS sottolinea il potenziale di conflitto risultante da un riferimento divergente dal regolamento europeo. BS, che si è anch’esso espresso in modo critico, deplora il fatto che non si consideri la residenza abituale almeno per quanto riguarda gli Stati non membri dell’UE. Nella prassi, vi sono molte persone che trasferiscono il loro domicilio effettivo e il centro degli interessi all’estero, pur rimanendo notificate in Svizzera. In questi casi, tra gli eredi vi sono spesso litigi in merito allo Stato in cui si deve svolgere la liquidazione della successione. Se ci si riferisse alla residenza abituale, tale problema non si porrebbe più.
4.2 Competenza delle autorità svizzere: introduzione della possibilità di proroga di foro per i cittadini stranieri (art. 86 cpv. 3 AP-LDIP)
Solo uno dei partecipanti21 ha messo in discussione l’introduzione della possibilità di proroga di foro prevista per i cittadini stranieri. Questa possibilità è esplicitamente accettata da sette22 su undici23 pareri specifici. Oltre a un parere critico, almeno altri tre pareri24 si sono espressi a favore di una restrizione della facoltà di prorogare il foro. Tuttavia, le loro proposte sono divergenti e quindi ognuna di esse rappresenta una chiara posizione minoritaria.
Sono stati accolti con favore il contributo della modifica alla riduzione dei potenziali conflitti di competenza25, l’estensione bilaterale di una regola già vigente per i cittadini svizzeri26 e l’estensione del margine di manovra dei cittadini per pianificare la loro successione27. Tuttavia, ZH auspica anche una regolamentazione che eviti conflitti per i cittadini privi di conoscenze giuridiche.
VS, che critica in linea di principio la modifica, considera urtante che il diritto svizzero vincolante possa essere eluso con una proroga di foro. Per il resto, vorrebbe consentire una proroga soltanto se vi è una scelta del diritto a favore dello stesso Stato, al fine di garantire la
13 ZH, PPD, OSE, CP, FSN, UniNE
14 BS, VS
15 ZH, PBD, OSE, CP, FSN
16 OSE, CP, FSN
17 OSE, CP
18 FSN
19 UniNE.
20 CP
21 VS
22 SG, SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE.
23 GE, SG, SH, SO, ZH, VD, VS, ANV, FSA, FSN, UniNE
24 SG, VD, ANV. Non chiaro: GE. Cfr. anche il capitolo 5.2.
25 SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE
26 SO
27 ZH, FSN