Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)
Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001
4.11 Rinvio al diritto designato dal diritto internazionale privato dell’ultimo Stato di domicilio: trasformazione in un rinvio al diritto successorio materiale in caso di richiamo al diritto internazionale privato svizzero (art. 91 cpv. 1 AP-LDIP)
Sei partecipanti53 si sono espressi specificamente in merito a questa disposizione. SO, ANV e OSE approvano il nuovo periodo proposto nell’articolo 91 capoverso 1 LDIP. SH, TG e UniNE preferiscono la controproposta del gruppo di esperti menzionata nel rapporto esplicativo. UniNE propone, come ulteriore possibilità, la conclusione di trattati internazionali bilaterali con gli Stati il cui diritto potrebbe effettivamente causare delle situazioni problematiche. Tuttavia, sembra preferire comunque una rinuncia totale alla revisione dell’articolo 91 LDIP.
SO, ANV e OSE ritengono che la soluzione proposta nell’avamprogetto sia adeguata. Inoltre, ANV sottolinea la sua compatibilità con il regolamento europeo.
SH invece ritiene che la soluzione proposta dagli esperti sia più praticabile. Sarebbe difficile e oneroso per le autorità svizzere applicare un diritto in materia di successione straniero. Anche TG menziona la semplificazione per le autorità svizzere.
UniNE giudica la soluzione proposta nell’avamprogetto troppo complicata. Inoltre, ritiene che non sia appropriato interrompere il sistema di rinvio a favore del diritto dello Stato di domicilio. Considera più importante il fatto di mantenere il principio della corrispondenza tra la competenza e il diritto applicabile rispetto all’intenzione di applicare unitariamente un diritto a tutti i beni successori.
GE non si esprime specificamente in merito all’articolo 91 capoverso 1 AP-LDIP, ma fa notare in generale che la possibilità di sottoporre la successione a un diritto straniero potrebbe anche portare ad applicare un diritto extraeuropeo basato su principi radicalmente diversi da quelli del diritto svizzero.
ANV propone, come complemento alla proposta del Consiglio federale, di chiarire un ulteriore punto: l’opportunità di inserire una disposizione in base alla quale, nel dubbio si presumerebbe che un rimando al diritto svizzero si riferisca al diritto internazionale privato svizzero.
4.12 Applicabilità del diritto svizzero alla successione degli Svizzeri all’estero: possibilità di scegliere il diritto dello Stato di domicilio o del diritto del secondo Stato di origine (art. 91 cpv. 2 AP-LDIP)
Cinque partecipanti54 si sono espressi in merito all’articolo 91 capoverso 2 AP-LDIP. Essi approvano essenzialmente tutte le modifiche.
SH è favorevole al mantenimento della presunzione secondo cui una proroga di foro a favore delle autorità svizzere comporti anche un assoggettamento al diritto svizzero. Pertanto, le autorità svizzere dovrebbero applicare il diritto straniero soltanto nel caso in cui l’ereditando lo abbia scelto espressamente. Questo modo di procedere favorisce la praticabilità e l’efficienza. SO approva l’estensione della possibilità di scelta al diritto di un’eventuale ulteriore Stato di origine del disponente.
Tuttavia, VD auspica che venga chiarito se sia possibile una scelta parziale del diritto. Inoltre, nel testo di legge occorrerebbe indicare che la scelta del diritto deve essere esplicita.
53 SH, SO, TG, ANV, OSE, UniNE
54 SH, SO, VD, FSN, UniNE