Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

rimane competente l’autorità del luogo di situazione. Secondo TG, è importante creare chiarezza per le autorità e certezza del diritto per i cittadini. Si tratta di evitare conflitti di competenza sia positivi che negativi.

5.4 Applicazione per analogia dell’articolo 95 cpv. 3bis AP-LDIP alla successione reciproca dei coniugi

UniNE auspica che venga adottata una disposizione secondo cui le persone coniugate o in unione domestica registrata possono sottoporre le loro successioni reciproche a uno dei loro diritti nazionali (per analogia all’articolo 95 capoverso 3bisAP-LDIP, primo periodo). Lo scopo è di permettere alle persone interessate di sottoporre le loro successioni allo stesso diritto comune applicato al loro regime dei beni.

5.5 Obbligo di rispettare il diritto alla porzione legittima dello stato successorio

ASCE chiede di precisare che in caso d’applicazione del diritto determinante per la successione bisogna rispettare anche il suo diritto alla porzione legittima. Quest’ultima è uno strumento importante nella lotta contro la captazione di eredità.

5.6 Elaborazione di un documento ufficiale sui principi svizzeri concernenti la garanzia e la liquidazione della successione

ASCE chiede che i principi svizzeri concernenti la garanzia e la liquidazione della successione siano stabiliti in un documento ufficiale e trasmessi alle autorità straniere. Lo scopo è di evitare un ulteriore «caso Sibylle Büntner».

5.7 Introduzione dell’obbligo della prova della capacità di disporre dell’ereditando

ASCE ritiene opportuno che invece di essere solo presunta, come sinora, la capacità di disporre dell’ereditando sia comprovata nel singolo caso. Questa misura intende evitare abusi.

5.8 Introduzione di una disposizione sulla questione della litispendenza

FSA, UniNE e VSuc propongono di introdurre una disposizione sulla questione della litispendenza.

Secondo la FSA, nella prassi si pone spesso la questione degli effetti giuridici in Svizzera nel caso di una certificazione ereditaria rilasciata all’estero, se allo stesso tempo è stata aperta la successione in Svizzera e una domanda per il rilascio di un certificato ereditario è stata presentata in Svizzera. FSA è favorevole alla soluzione descritta nel rapporto esplicativo del Consiglio federale.

Anche UniNE e VSuc ritengono che sussista un’incertezza giuridica in tale ambito. Secondo loro, la questione ha una grande importanza per la prassi. UniNE rileva che, secondo il suo tenore, l’articolo 9 LDIP si applica soltanto ai procedimenti contenziosi in materia di successione. VSuc propone di precisare nella legge che tale disposizione si applica anche alla procedura successoria.