Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)
Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001
Sintesi
La revisione della legge sul diritto internazionale privato proposta dall’avamprogetto riguarda il diritto successorio. L’obiettivo principale è la parziale armonizzazione del diritto internazionale in materia di successione svizzero con il regolamento europeo, al fine di evitare decisioni contraddittorie, soprattutto mediante un migliore coordinamento delle regole sulla competenza e sul riconoscimento. La revisione intende tuttavia tenere conto anche di altre esigenze di modifica, integrazione o chiarimento emerse nella prassi e nella dottrina nei 30 anni dall’entrata in vigore della LDIP.
La consultazione risulta prevalentemente positiva. 22 Cantoni, 5 partiti e 12 organizzazioni e altri partecipanti hanno espresso un parere.
Tutti i partecipanti alla consultazione approvano la proposta di revisione e il suo orientamento generale. Cinque consultati acconsentono esplicitamente all’avamprogetto senza esprimere un parere riguardo ai singoli punti della revisione. Altri sei partecipanti concordano su tutti i punti che non criticano esplicitamente. Alla luce di questi pareri, tutte le modifiche proposte sono approvate a netta maggioranza.
Anche considerando esclusivamente i pareri specifici, solo due punti sostanziali delle proposte del Consiglio federale non sono approvati, anche se per poco, dalla maggioranza:
• evitare il rimando reciproco a oltranza nel caso di un rinvio al diritto internazionale privato
dell’ultimo Stato di domicilio dell’ereditando (art. 91 cpv. 1 AP-LDIP);
• portata della validità del diritto del luogo della procedura successoria in relazione
all’amministratore della successione/esecutore testamentario (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP).
La maggior parte dei consultati si è espressa a favore di fondarsi, per gli scopi della LDIP, sull’ultimo domicilio e non sull’ultima residenza abituale.
Per il resto sono pervenuti pareri in merito alle seguenti questioni:
• possibilità di proroga del foro prevista per i cittadini stranieri (art. 86 cpv. 3 AP-LDIP);
• condizioni per la competenza sussidiaria delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 1 e art. 88
cpv. 1 AP-LDIP);
• estensione della possibilità di scelta del diritto per i cittadini svizzeri con doppia cittadinanza
(art. 90 cpv. 2 AP-LDIP);
• portata della validità del diritto del luogo della procedura successoria in relazione all’
amministratore della successione/esecutore testamentario (art. 92 cpv. 2 AP-LDIP).
1 Introduzione
Il capitolo 6 della legge federale del 18 dicembre 19871 sul diritto internazionale privato (LDIP) disciplina la competenza delle autorità svizzere e il diritto che devono applicare nei casi di successione transfrontalieri nonché il riconoscimento di atti giuridici stranieri riguardanti una successione. Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore, con effetto per le successioni a partire dal 17 agosto 2015, il regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (qui appresso regolamento europeo), che disciplina aspetti analoghi per i suoi Stati membri. L’armonizzazione del diritto
1 RS 291