Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

4.30 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: competenza sussidiaria riconosciuta in caso d’inoperosità dello Stato di domicilio (art. 96 cpv. 1 lett. d AP-LDIP)

In merito a questa disposizione sono pervenuti quattro pareri72. UniNE e VSuc, che hanno formulato delle osservazioni di natura meramente redazionale, approvano implicitamente la disposizione proposta (cfr. anche cap. 4.27). Per contro, FSA è favorevole allo stralcio. VD ha espresso serie riserve nei confronti dell’espressione «singoli beni successori».

FSA considera la sua proposta una conseguenza del suo parere riguardante gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 1 AP-LDIP (cfr. cap 4.4 e 4.6 ). Per agevolare la comprensione, propone in alternativa, come anche VSuc, di sostituire «der betreffende Staat» con «der betreffende Wohnisitzstaat».

VD rinvia al suo commento all’articolo 86 capoverso 3 AP-LDIP (cfr. cap. 4.2), in cui rifiuta la possibilità di una proroga di foro parziale per i beni mobili. Teme inoltre che la formulazione da esso criticata possa anche applicarsi ai provvedimenti conservativi ai sensi dell’articolo 89 LDIP.

UniNE suggerisce di spiegare nel messaggio quale sia il rapporto dell’articolo 96 capoverso 1 lettera d AP-LDIP con il vigente articolo 96 capoverso 1 lettera b LDIP.

5 Ulteriori proposte

5.1 Estensione dei motivi per la competenza sussidiaria svizzera

ASCE chiede un’estensione dei motivi per la competenza sussidiaria svizzera, «per proteggere i disponenti e il fisco da truffatori e dalla captazione di eredità».

5.2 Creazione di una possibilità di impugnare decisioni che prevedono una proroga di foro o una scelta del diritto

ASCE auspica che nei casi di captazione di eredità sia possibile impugnare in modo «semplice ed efficace» una proroga di foro o una scelta del diritto a favore di uno Stato straniero. Chiede inoltre una modifica delle disposizioni del diritto successorio della LDIP nel caso in cui la revisione in corso del diritto successorio del Codice civile svizzero rendesse più difficile la captazione di eredità nel quadro di testamenti o di contratti successori.

5.3 Chiarimenti nella disposizione concernente i provvedimenti conservativi (art. 89 LDIP)

TG è l’unico Cantone ad aver preso posizione sull’articolo 89 LDIP, per il quale l’avamprogetto non prevede modifiche. Dal suo punto di vista, il testo di legge dovrebbe fissare nel dettaglio le misure contemplate. Il Cantone chiede inoltre di disciplinare il caso in cui le autorità del luogo d’origine in Svizzera del defunto si dichiarano competenti per la liquidazione della successione dopo che l’autorità competente del luogo di situazione dei beni successori ha ordinato provvedimenti conservativi. È ipotizzabile un disciplinamento secondo cui in tali casi

72 VD, FSA, UniNE, VSuc