Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

capoverso 1. FSA è favorevole al mantenimento della suddetta riserva ma ravvisa l’assenza delle seguenti spiegazioni complementari: «… alla porzione disponibile (porzioni legittime) che sono contemplate dalla regola generale sul diritto applicabile alla successione (art. 90 segg.)». VSuc propone di sostituire «un testamento» con «la realizzazione del testamento» e di stralciare «sono fatte salve le questioni relative alla porzione disponibile».

In seguito della proposta di abrogare il vigente articolo 94, FSA e ANV ritengono necessario menzionare espressamente la capacità di disporre. ANV è tuttavia sostanzialmente critica nei confronti del nuovo articolo 94 (cfr. il cap. 4.15).

4.17 Diritto applicabile ai testamenti: assoggettamento della successione al diritto nazionale determinante anche per il testamento (art. 94 cpv. 2 AP-LDIP)

I soli due partecipanti che si sono espressi in merito60 considerano che il disciplinamento sia adeguato.

FSA accoglie con favore il fatto che questa disposizione permetta di evitare la suddivisione del diritto applicabile e che sia analoga a quanto previsto dal regolamento europeo e alle disposizioni vigenti dell’articolo 95 LDIP sui contratti successori.

FSA propone tuttavia di completare «Se […] l’ereditando sottopone l’intera successione a uno dei suoi diritti nazionali» con una parentesi contenente le disposizioni determinanti per la scelta del diritto. UniNE chiede una pertinente precisazione nel messaggio, che dovrebbe inoltre illustrare la situazione legale nel caso di una scelta solo parziale del diritto.

4.18 Diritto applicabile ai testamenti: possibilità di sottoporre il testamento a uno dei diritti nazionali dell’ereditando (art. 94 cpv. 3 AP-LDIP)

Tre partecipanti61 si sono espressi su questo punto. Tutti e tre approvano il disciplinamento proposto.

FSA propone di introdurre la disposizione dell’articolo 94 capoverso 3 AP-LDIP nel modo seguente: «Salvo nei casi di cui al capoverso 2, l’ereditando può…», al fine di chiarire il rapporto tra i capoversi 2 e 3. UniNE auspica delle spiegazioni a tal proposito nel messaggio.

FSA suggerisce inoltre di aggiungere una frase dal seguente tenore: «Tale assoggettamento è inefficace se, al momento della morte, l’ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.» Anche UniNE ritiene che tale questione debba essere precisata, ma in senso contrario («Tale assoggettamento non è inefficace se, al momento della morte, l’ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.»).

VSuc chiede di sostituire «il suo testamento» con «la realizzazione del suo testamento».

4.19 Diritto applicabile ai testamenti: riserva a favore della Convenzione dell’Aia per le questioni inerenti alla validità formale (art. 94 cpv. 4 AP-LDIP)

Solo due pareri62 menzionano l’art. 94 cpv. 4 AP-LDIP. Le obiezioni sollevate sono di natura prettamente redazionale.

60 SAV, UniNE

61 FSA, UniNE, VSuc

62 FSA, VSuc