Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione, capitolo 6 della LDIP (diritto successorio)

Referenza/numero d’incarto: COO.2180.104.7.163018 / 462/2018/00001

4.26 Diritto applicabile ai contratti successori: rinvio per analogia alla Convenzione dell’Aia del 1961 applicabile ai testamenti per le questioni inerenti alla validità formale (art. 95 cpv. 4 AP-LDIP)

Gli unici due pareri68 concernenti l’articolo 95 capoverso 4 AP-LDIP riguardano la questione della posizione del disciplinamento previsto.

FSA propone di integrare il contenuto dell’articolo 95 capoverso 4 nell’articolo 95 capoverso 1 AP-LDIP, stralciando la parte concernente altre disposizioni a causa di morte non soggiacenti alla Convenzione, che dovrebbero essere disciplinate nell’articolo 93 LDIP oppure nell’articolo 94 capoverso 1 AP-LDIP (cfr. cap. 4.14 e 4.16).

VSuc predilige il mantenimento del vigente articolo 93 LDIP (cfr. cap. 4.14).

4.27 Riconoscimento di atti giuridici stranieri (art. 96 AP-LDIP)

Quattro partecipanti69 si sono espressi in modo generico sulle modifiche proposte per l’articolo 96. Queste ultime sono state approvate all’unanimità.

SO motiva la propria posizione adducendo che le modifiche comportano un chiarimento. ANV vede un vantaggio nella riduzione dei potenziali conflitti di competenza positivi. Deplora tuttavia l’assenza di spiegazioni in merito alla questione se le autorità svizzere sono esclusivamente competenti anche in costellazioni diverse da quelle di cui all’articolo 87 capoverso 2 LDIP. Infine, FSN constata che la disposizione è più favorevole al riconoscimento di atti giuridici stranieri.

4.28 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuovo disciplinamento concernente lo Stato al cui diritto è stata sottoposta la successione (art. 96 cpv. 1 lett. a AP-LDIP)

Gli unici due partecipanti70 che hanno espresso il loro parere sull’articolo 96 capoverso 1 lettera a AP-LDIP accolgono con favore le modifiche previste, ma auspicano una codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le autorità svizzere sono esclusivamente competenti nei casi di cui all’articolo 87 capoverso 2 LDIP. Entrambi propongono il seguente testo: «; sono fatti salvi i casi in cui sussiste la competenza svizzera in virtù dell’art. 87 cpv. 2 LDIP». Un siffatto chiarimento colmerebbe anche la lacuna rilevata da ANV(cfr. cap. 4.27).

4.29 Riconoscimento di atti giuridici stranieri: nuova disposizione concernente gli atti giuridici pronunciati in uno Stato d’origine (art. 96 cpv. 1 lett. c AP-LDIP)

Anche su questo punto si sono espressi specificamente soltanto due partecipanti71. Entrambi approvano le modifiche proposte.

FSA accoglie esplicitamente con favore le singole modifiche. Come VSuc, propone tuttavia, per migliorare la comprensione, di sostituire l’espressione «di uno di tali Stati» con «di uno degli Stati d’origine».

68 FSA, VSuc

69 SO, ANV, CP, FSN

70 FSA, VSuc

71 FSA, VSuc