Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti
Allegato 1 Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione
N. 1 e 2: invariati (n. 1 e 3 vigenti).
N. 3: nell’elenco dell’allegato 1 si fa ora riferimento anche alle nuove linee direttrici di buone prassi per i servizi trasfusionali della «Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute» (DEMQ) del Consiglio d’Europa, che saranno valide nell’UE a partire dal 15 febbraio 2018 in base alla direttiva 2016/1214 UE6 della Commissione del 25 luglio 2016 e a un conseguente adeguamento della direttiva 2005/62/CE7. La Svizzera è coinvolta attivamente nella preparazione del documento elaborato e aggiornato regolarmente da un gruppo di lavoro della DEMQ.
Allegato 2 Norme della Buona prassi di fabbricazione di medicamenti in piccole quantità
(allegato 1a vigente)
Materialmente invariato.
Allegato 3 Analisi dei rischi per la fabbricazione di medicamenti di cui all’articolo 9 capo-
verso 2 lettere a–cbis LATer
Invariato, salvo adeguamenti redazionali (allegato 1b vigente).
Allegato 4 Norme internazionali della Buona prassi di distribuzione
La disposizione transitoria che figura al numero 2 dell’allegato 2 vigente è abrogata in quanto obsoleta.
Allegato 5 Idoneità a donare il sangue, procedimento relativo ai test e informazione in re-
lazione alle donazioni di sangue
Il titolo dell’allegato 3 vigente è modificato, poiché sono materialmente aggiunte le disposizioni concernenti il procedimento relativo ai test e l’informazione in relazione alle donazioni di sangue.
N. 1: invariato (allegato 3 vigente).
N. 2: per facilitare le future modifiche all’obbligo di test è necessario spostare nell’allegato 5 numero 2 i requisiti dei test dell’attuale articolo 18. Con questo spostamento, il Dipartimento federale dell’interno può modificare più rapidamente, se necessario, i requisiti tecnici dell’obbligo di test conformemente all’articolo 70. Si tratta in questo caso di requisiti minimi. A seconda dei prodotti o se lo esige la situazione per la protezione dei pazienti (p. es. comparsa di nuovi agenti patogeni potenzialmente trasmissibili attraverso il sangue), sono necessari ulteriori test conformemente allo stato della scienza e della tecnica, come precisato al numero 2.
N. 3: per quanto concerne l’informazione dei donatori, anche l’articolo 29 capoverso 3 rimanda a questo allegato. Si prevede che i donatori siano informati in modo esaustivo prima della donazione o che debbano essere richieste loro diverse informazioni, con rimando alle precise disposizioni dell’UE (ora all’allegato II parte B della direttiva UE 2004/33/CE8 e, per quanto concerne le informazioni da fornire ai donatori, all’allegato II parte A della direttiva 2004/33/CE).
Allegato 6 Documenti richiesti per la domanda di autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b capoverso 1 LATer
I documenti elencati devono permettere a Swissmedic di valutare la fondatezza della domanda di autorizzazione.
6 Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14.
7 Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali, GU L 256 del 1.10.2005, pag. 41.
8 Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1.