Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine
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Il Cantone di Zugo fa notare che un supplente non deve essere solo «sufficientemente qualificato», bensì «ugualmente qualificato».
Diversi Cantoni (AG, AI, LU, SG, SH, TG, TI, VS, ZG) e organizzazioni (KAV, GDK, vips, Iph, ASSGP e GRIP) richiedono anche qui una definizione di «comitato di vigilanza», facendo inoltre notare che con l’esclusione del RT dal consiglio di amministrazione si penalizzano le PMI. Il Cantone Ticino richiede che si confermi l’attuale prassi definita nell’Interpretazione Tecnica di Swissmedic I-SMI-TI. 17 (punto 5.4).
Complys suggerisce un adeguamento dei capoversi 2 e 6 che permetterebbe di eliminare gli articoli 23 e 26.
Art. 18 Requisiti personali del responsabile tecnico
Come all’articolo 6 capoverso 3, H+ suggerisce una riformulazione affinché SMC non possa utilizzare l'articolo per giustificare l'introduzione di ulteriori requisiti.
Vips, Iph, ASSGP e GRIP richiedono che un requisito sufficiente del RT sia un «master in scienze farmaceutiche».
Analogamente a quanto osservato per l’articolo 13, Intergenerika, scin, vips, Iph, ASSGP e GRIP propongono di sostituire l’espressione «intera catena di fornitura» con «catena di fornitura dei medicamenti pronti all’uso».
Infine, Intergenerika, Iph, scin, vips e ASSGP auspicano una descrizione dei compiti del RT nell’ambito della liberazione tecnica.
Art. 19 Importazione di medicamenti non omologati per sperimentazioni cliniche o per l’utilizzo nel quadro di un’autorizzazione di cui all’articolo 52
H+ si dichiara favorevole alle condizioni quadro per l’importazione di medicamenti non omologati per sperimentazioni cliniche. SGP richiede un disciplinamento che contempli delle deroghe in caso di una crisi nazionale di approvvigionamento.
Art. 20 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione
Capoverso 1
In merito all’eccezione all’obbligo di autorizzazione di importazione o esportazione di medicamenti pronti per l’uso, ChiroSuisse richiede che i chiropratici vengano menzionati esplicitamente. BGK e GST puntualizzano che, per quanto concerne i veterinari, questo disciplinamento comporta una discriminazione degli Svizzeri e richiedono pertanto la soppressione di questo capoverso. Il Cantone di Friburgo raccomanda che le eccezioni previste dal presente articolo valgano solo per i Cantoni di frontiera. PH CH e FMH sottolineano che questa disposizione deve essere mantenuta per i medici, mentre per i veterinari si potrebbe considerare un disciplinamento distinto.
Capoverso 2
Il Cantone Ticino appoggia queste nuove disposizioni senza riserve. L’esenzione dall’obbligo di autorizzazione, tuttavia, si applica esclusivamente alle attività che vengono esercitate all’interno dello stesso Cantone. Anche H+ approva le eccezioni all’obbligo di autorizzazione per il commercio all’ingrosso svolto occasionalmente all’interno di un Cantone.
Diversi Cantoni (AG, BL, LU, SG, SH, TG, VS), GDK e KAV approvano in linea di principio l’introduzione di eccezioni all’obbligo di autorizzazione nell’ambito del commercio all’ingrosso svolto occasionalmente (cpv. 2-4), ma fanno notare che solo i RT di farmacie pubbliche, farmacie ospedaliere e drogherie disporrebbero delle conoscenze necessarie nel trattamento dei medicamenti per poter rinunciare a un’autorizzazione. AG, SG, SH, TG e VS aggiungono che le aziende che effettuano forniture di stupefacenti devono notificare tale attività nella Raccolta di notifica per sostanze controllate (MESA) e possedere il relativo accesso al sistema. Anche il Cantone di Berna richiede che in quest’ambito siano mantenuti gli obblighi di autorizzazione e di notifica ai sensi della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). BGK, SBV, GST e ASR approvano anch’essi