Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine

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il presente capoverso, in quanto costituisce un particolare vantaggio per gli studi medici di dimensioni più esigue.

Anche pharmaSuisse si dichiara pienamente favorevole a questo nuovo disciplinamento, ma fa notare che non si dovrebbe fare riferimento all’autorizzazione di dispensazione ma piuttosto all’autorizzazione di fabbricazione.

GSASA, H+ e hopitalVS sono favorevoli al fatto che i medicamenti, in piccole quantità e in rari casi, possano essere acquistati anche da più istituzioni in un unico ordine per poi essere distribuite tra esse, ma raccomandano la soppressione della limitazione al Cantone in cui il titolare dell’autorizzazione ha la sua sede. Richiedono inoltre di individuare una formulazione per spiegare chiaramente che, all’interno dell’ambito di competenze di uno stesso RT che opera in diverse istituzioni medico-cliniche, non è necessaria un’autorizzazione di commercio all’ingrosso.

Anche i Cantoni di Vaud e di Ginevra sono favorevoli al presente capoverso e approvano in particolare che piccoli gruppi di farmacie possano effettuare acquisti di gruppo, ma sottolineano che se tra farmacie vengono messi a disposizione medicamenti, ciò non può essere considerato commercio all’ingrosso (solidarietà tra farmacie). Anche SDV è favorevole al fatto che questo capoverso contempli un’eccezione all’obbligo di autorizzazione per i piccoli gruppi di drogherie.

Il Canton di Zurigo biasima che il regime di autorizzazione sia smantellato in un quadro poco chiaro e caldeggia l’eliminazione o per lo meno una precisazione di queste nuove disposizioni. Lo stralcio è richiesto anche dal Cantone di Zugo in quanto è arbitrario e insensato che il numero dei clienti sia fissato ad un massimo di cinque. Attraverso questa disposizione, infatti, anche ai medici che dispongono di un’autorizzazione nel quadro di una farmacia privata è permessa un’attività di commercio all’ingrosso.

Il Cantone di Berna fa notare che alle farmacie private degli studi medici mancano le relative conoscenze per essere esentati dall’obbligo di autorizzazione e propone di eliminare queste disposizioni o di limitarle alle aziende gestite da un farmacista nel ruolo di responsabile tecnico.

Secondo Intergenerika, scin, vips, Iph, ASSGP e GRIP dovrebbero essere i Cantoni a stabilire autonomamente a quali condizioni la relativa attività rientra all’interno della loro legislazione cantonale.

Capoverso 3

Anche in questo punto BGK e GST richiedono una concretizzazione del concetto di «applicazione per analogia» delle norme GDP. GSASA, H+, pharmaSuisse e hopitalVS reputano eccessivo il rimando ai rigidi requisiti GDP e propongono che si debba assicurare solo la tracciabilità delle partite.

Capoverso 4

Il Cantone di Berna propone di introdurre un obbligo di autorizzazione cantonale.

Sezione 3: Autorizzazione di commercio all’estero

Art. 21 Presupposti

Scin, vips, Iph, ASSGP, GRIP e Intergenerika richiedono di sopprimere il capoverso 3 concernente i mandati di fabbricazione o di precisarlo con ulteriori condizioni. Risulta infatti problematico che l’entità di tali mandati non sia ulteriormente spiegata (p. es. il reimballaggio per studi clinici o processi coordinati dalla Svizzera per una global supply chain). BCC AG è favorevole al fatto che un’autorizzazione di commercio all’estero non sia sufficiente per conferire mandati di fabbricazione per conto terzi, ma richiede un’indicazione su come si possa rilasciare un’autorizzazione per tali mandati. VPAG critica il fatto che le autorizzazioni di commercio all’estero e quelle per le attività di mediatore o agente non autorizzino a conferire mandati di fabbricazione e ritiene che se le aziende soddisfano i requisiti di cui all’articolo 12 capoverso 2, sono anche in grado di espletare i mandati di fabbricazione in modo corretto da un punto di vista tecnico e legale.

In virtù della proposta di ampliamento dell’articolo 11, Complys suggerisce di eliminare il presente articolo.