Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine
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definizione dell’UE di «commercio all’ingrosso», affinché, in particolare, i grossisti effettuino forniture solo a persone in possesso di un’autorizzazione di dispensazione cantonale. Il Cantone del Giura fa notare che la revisione avrà alcune conseguenze per i Cantoni, perché le disposizioni riviste li interesseranno per quanto concerne l’importazione da parte di operatori sanitari di medicamenti non omologati e in materia di autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti al di fuori di sperimentazioni cliniche. Il Cantone del Giura richiede quindi che la Confederazione assuma, almeno in misura congrua, i costi aggiuntivi che queste nuove disposizioni generano per i Cantoni. Il Cantone di Zugo fa notare che l’ordinanza è aumentata di 24 articoli e ritiene che si sarebbero potute evitare alcune ridondanze. Le procedure devono essere definite velocemente e in modo economicamente vantaggioso e i meccanismi di autorizzazione devono essere implementati compatibilmente all’UE. Il Cantone Ticino spera vivamente che sarà fatto tutto il possibile affinché tutte le ordinanze legate alla LATer, al momento oggetto di revisione, entrino in vigore contemporaneamente a inizio 2019. Per l’attuazione nel diritto cantonale delle presenti disposizioni riviste, il Cantone di Zurigo richiede un termine di almeno sei mesi dall’adozione e conseguente emanazione dell’OAMed riveduta.
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR), il Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (BGK), la Società dei veterinari svizzeri (GST) e l’Unione svizzera dei contadini (SBV) approvano l’armonizzazione alle disposizioni dell’UE, ma sottolineano che, nell’ambito dei medicamenti per uso veterinario, ciò sarebbe in contrasto con un’«applicazione per analogia» della Buona prassi di distribuzione (norme GDP) in Svizzera. L’Associazione svizzera dei chiropratici (ChiroSuisse) e Scienceindustries der Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech (scin) sostengono la posizione di GST a proposito delle norme GDP e propongono alternativamente di vagliare la possibilità di limitare il loro campo d’applicazione per analogia ai medicamenti per uso veterinario da conservare in frigorifero. Inoltre, le organizzazioni per la donazione del sangue Trasfusione CRS Svizzera (B-CH), Blutspende SRK Zürich (ZHBSD), Interregionale Blutspende SRK (IRB), Servizio Trasfusionale Croce Rossa Svizzera della Svizzera Italiana (ST CRS SI), Regionaler Blutspendedienst SRK Graubünden (RBSD GR) e Blutspende SRK Freiburg (B-FR) sottolineano che, grazie al chiaro rimando alla «Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components» (guida EDQM), il diritto europeo sarà ripreso automaticamente. Poiché tuttavia non è chiaro se per la Svizzera tale guida sarà valida nella sua interezza o solo in parte, sono richieste precisazioni. ST CRS SI fa notare che l’esclusione del responsabile tecnico (RT) dai comitati di vigilanza nell’ambito di sangue ed emoderivati è difficilmente attuabile soprattutto per le minoranze linguistiche.
In linea di principio, Centre Patronal (CP) non è contrario alla revisione, ma rinuncia ad esprimere un parere dettagliato a causa della sua elevata tecnicità.
L’Associazione Svizzera dell’industria Farmaceutica per l’Automedicazione (ASSGP), Groupement Romand de l'Industrie Pharmaceutique (GRIP), Schweizerische Verband der Generika- und Biosimilar-Hersteller (Intergenerika), Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Interpharma (Iph), scin e l’Associazione delle imprese farmaceutiche in Svizzera (vips) sono favorevoli alla nuova regolamentazione dell’uso compassionevole, ma auspicano che ciò non implichi la creazione di ostacoli burocratici e che tale regolamentazione non valga solo per la Svizzera. Aggiungono inoltre che le nuove disposizioni concernenti i certificati di partita, la liberazione tecnica e la liberazione sul mercato devono essere strutturate in modo tale che le pratiche messe in atto sinora dai RT possano essere mantenute, evitando così un cambiamento strutturale dei processi. Infine, sottolineano che l’obbligo di notifica di cui all’art. 36a OM deve essere definito di modo da non compromettere il rapporto tra fornitori e clienti.
PharmaSuisse accoglie favorevolmente gli adeguamenti alla prassi e le eccezioni previste all’obbligo di autorizzazione (nell’ambito del commercio all’ingrosso e dell’importazione), ma richiede ulteriori precisazioni di tali disposizioni e adeguamenti delle esigenze relative ai responsabili tecnici e alla liberazione tecnica.
Complys suggerisce di strutturare meglio le attività di mediazione per evitare ridondanze. Salute pubblica Svizzera (PH CH) e la Federazione dei medici svizzeri (FMH) approvano che alla definizione di «commercio all’ingrosso» (art. 2 lett. l OAMed) si sia mantenuto il testo attuale in cui si elencano le