Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine
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Allegato 6 Documenti richiesti per la domanda di autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b capoverso 1 LATer
HopitalVS, pharmaSuisse e GSASA richiedono di sostituire anche in questo punto il termine «promotore» con «operatore sanitario».
Allegato 7 Informazione al pubblico sulle autorizzazioni
Intergenerika, scin, vips, Iph e GRIP fanno notare che solo SMC sarà in grado di pubblicare sulla propria home page un elenco vincolante delle autorizzazioni rilasciate (di fabbricazione, commercio all’ingrosso ecc.). GSASA, H+, pharmaSuisse e hopitalVS chiedono di reinserire nell’elenco il periodo di validità dell’autorizzazione.
Osservazioni su temi interdisciplinari
In merito al paragrafo 3.1 del rapporto esplicativo «Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni», KAV e GDK fanno notare che ai Cantoni verranno trasferiti compiti aggiuntivi che potranno essere svolti solo se saranno messe a disposizione le relative risorse.
5 Ordinanza sui medicamenti (OM): Pareri sui singoli articoli
Tre Cantoni (SH, SO e TI) accolgono favorevolmente le modifiche dell'OM.
Art. 28
PharmaSuisse ritiene inammissibile dal punto di vista della libertà di mercato il fatto che l’articolo attribuisca ai veterinari uno smercio esclusivo. L’articolo deve essere formulato conformemente alla Costituzione. Il concetto di «veterinari» deve quindi essere sostituito con «operatori sanitari autorizzati all'uso e alla dispensazione di questi prodotti».
Art. 36a Obbligo di notificare ogni sospetto di traffico illegale
Il Cantone Ticino è favorevole alla proposta di limitare il termine a 5 giorni. Al contrario, nonostante in linea di principio approvino l’obbligo di notifica, Intergenerika, vips, scin, ASSGP e GRIP ritengono le condizioni troppo perentorie. Inoltre, non viene chiarito in che misura tale obbligo di notifica si limiti ad attività illegali sul territorio svizzero. Infine, ritengono che un termine di 5 giorni sia troppo breve per verificare un sospetto in modo sostanziale. Viene quindi proposto di adottare un termine di 15 giorni di calendario.
6 Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)
Tre Cantoni (SH, SO e TI) accolgono favorevolmente le modifiche apportate all'OMVet.
Art. 7
GST richiede che la possibilità citata all’articolo 49 capoverso 2 OAMed di importare senza omologazione e in piccole quantità un medicamento per uso umano autorizzato in un altro Paese nel quadro di una sperimentazione clinica andrebbe estesa anche ai medicamenti per uso veterinario.