Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine
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Sezione 3: Protezione dei dati e informazione del pubblico
Art. 66 Trattamento di sistemi d’informazione
Vips, Iph e GRIP ritengono che l’obbligo di provvedere alla gestione sicura dei sistemi d’informazione e assicurare la legalità del trattamento dei dati debba anch’esso essere trasferito agli ispettorati designati e gestiti dai Cantoni. Secondo i partecipanti succitati, al capoverso 3 ciò non è sufficientemente chiaro.
Art. 68 Archiviazione e distruzione dei dati
Vips, Iph e GRIP ritengono infondato tenere i dati personali archiviati per altri 25 anni in seguito alla loro cancellazione dai sistemi e propongono quindi di eliminare questa disposizione.
Art. 69 Informazione del pubblico sulle autorizzazioni
Secondo Santésuisse viene a mancare l’obbligo di informare in merito alle autorizzazioni, tra l’altro, nel quadro di una procedura penale. Per gli assicuratori malattie è invece importante ottenere tali informazioni in tempi brevi e già nel contesto di un’inchiesta preliminare in modo specifico e mirato sul singolo caso. Viene quindi proposta l’aggiunta dell’articolo 69a che disciplini l’assistenza amministrativa fornita da SMC agli assicuratori malattie.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 72 Disposizioni transitorie
Intergenerika, scin, vips, Iph e GRIP criticano il fatto che non sia indicato in base a quale diritto sono trattate le domande di autorizzazione che scadono dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto ma che erano state presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. A loro avviso, sulle domande presentate secondo il diritto anteriore va deciso in base a quest’ultimo.
Allegato 1 Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione
H+ si dichiara favorevole al riferimento alla guida EDQM del Consiglio d'Europa. I servizi per la donazione del sangue (B-CH, ZHBSD, IRB, ST CRS SI, RBSD GR, B-FR) auspicano maggiori precisazioni in merito a quanto la guida EDQM sia vincolante per ciò che concerne il sangue e gli emoderivati labili. Ciò dovrebbe a loro avviso essere incluso nella OAMed. Fanno inoltre notare che il riferimento riportato all’allegato 1 numero 3 e all’allegato 5 numero 1 alla Raccomandazione R (95) 15 è difficilmente reperibile in Internet. Le linee direttrici di buone prassi (Good Practice Guidelines — «GPG») costituiscono un allegato di tale raccomandazione e sono pubblicate in Internet. Pertanto, propongono di inserire direttamente nella nota a piè di pagina il riferimento a queste linee direttrici.
Allegato 5 Idoneità a donare il sangue, procedimento relativo ai test e informazione in relazione alle donazioni di sangue
H+ si esprime favorevolmente sulla chiarezza dei requisiti concernenti le informazioni sui e ai potenziali donatori di sangue ed emoderivati labili. B-CH, ZHBSD, IRB, ST CRS SI, RBSD GR e B-FR consigliano di eliminare il numero 3.1 e di inserire direttamente un rimando come sopra alla Raccomandazione R (95) 15. In alternativa, se si volesse mantenere il capoverso, si dovrebbe sostituire il concetto di «visita personale» con «valutazione medica».