Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 39 pagine

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dovrebbe essere coinvolto nel processo di importazione. Il Cantone di Berna richiede che siano citati anche i chiropratici e lamenta il fatto che già solo questo articolo aumenterà notevolmente l’onere dei Cantoni. Il presente capitolo deve quindi essere rielaborato e gli oneri dei Cantoni devono essere descritti più dettagliatamente.

Capoverso 1

Con specifico riferimento al presente capoverso in merito all’importazione di piccole quantità, sono pervenuti i seguenti pareri: tre Cantoni (NE, GE e VD) accolgono favorevolmente il fatto che la possibilità di importare un medicamento sia legata a quella di dispensarlo; PH CH e FMH propongono di eliminare la limitazione a un determinato paziente; Intergenerika, scin, vips, Iph, ASSGP, GRIP, infine, biasimano il fatto che, diversamente dall’ambito della dispensazione, manchi un disciplinamento per l’utilizzo da parte del medico di medicamenti pronti per l’uso non omologati in Svizzera. In questo punto il Cantone di San Gallo raccomanda di scegliere un altro termine per indicare le «piccole quantità» e di utilizzarlo esclusivamente per le norme della Buona prassi di fabbricazione nell’ambito delle piccole quantità.

Capoverso 2

Diverse organizzazioni e Cantoni si sono espressi nel merito del presente capoverso come segue: in linea di principio, pharmaSuisse è favorevole alla possibilità data agli operatori sanitari di importare senza autorizzazione piccole quantità di medicamenti a uso umano pronti per l’uso non omologati in Svizzera, ma richiede che nel capoverso sia introdotta una distinzione tra la persona responsabile della terapia e quella importatrice, che non devono essere la stessa. Inoltre, pharmaSuisse è contrario al fatto che, prima dell’importazione, si debba confermare alle autorità cantonali che il medicamento è stato trasportato secondo la Buona prassi di distribuzione. Tre Cantoni (NE, GE e VD) ritengono il presente capoverso di difficile comprensione e suggeriscono che venga riformulato, in quanto esso è stato pensato principalmente per medici, dentisti o veterinari. Il Cantone Ticino fa notare che nella versione italiana del rapporto esplicativo l’espressione «l’importazione [...] di medicamenti omologati all’estero per l’utilizzo in sperimentazioni cliniche» al presente capoverso è poco chiara. I medicamenti in questione, infatti, non sono né «omologati all’estero», né destinati a essere utilizzati in Svizzera in studi clinici. Si tratta piuttosto di medicamenti che vengono somministrati a un determinato paziente a fini esclusivamente terapeutici, che sono stati omologati all’estero nel quadro di una verifica clinica e sono stati importati in Svizzera.

Secondo GST, quando i veterinari ordinano un medicamento a uso umano da utilizzare in ambito veterinario, non devono valere le stesse condizioni per il trasporto applicate alle forniture di medicamenti da utilizzare nell’ambito della medicina umana. Il presente capoverso dovrebbe quindi valere specificatamente per i medicamenti pensati per l’utilizzo nell’ambito della medicina umana.

vips, Iph, ASSGP, e GRIP criticano infine che, contrariamente al testo del rapporto esplicativo, il capoverso 2 non esprime chiaramente il riferimento all’«applicazione in una sperimentazione clinica».

Capoverso 3

H+ è favorevole alla semplificazione dell’importazione di medicamenti omologati all’estero per sperimentazioni cliniche da parte di operatori sanitari nelle farmacie ospedaliere. In virtù della revisione della LATer (2atappa), diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, LU, SG, SH, TG, VS, ZG), KAV e GDK propongono di sostituire l’espressione «operatore sanitario che detiene la responsabilità farmaceutica in una farmacia ospedaliera» con «farmacista». Scin, vips, Iph, ASSGP, GRIP, Intergenerika, H+, GSASA e hopitalVS segnalano un errore ortografico al capoverso 3 che concerne solo la lingua tedesca.