Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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4.2.2 Sezione 2: Requisiti delle sperimentazioni pilota
Art. 4 Limitazione territoriale
Art. 4 Limitazione territoriale
Le sperimentazioni pilota devono essere limitate sotto il profilo territoriale a uno o più Comuni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può prevedere restrizioni, se queste non pregiudicano l’attendibilità delle sperimentazioni pilota.
12 organizzazioni del settore salute/dipendenze15, sette altre organizzazioni16, Winterthur e Werdenberg, NE, PS e DroLeg non ritengono necessaria una limitazione territoriale a livello di Comuni e invitano a valutare la possibilità di estendere la partecipazione ai Cantoni che soddisfano i criteri prescritti, visto che in questo modo si potrebbero studiare anche altri temi. SG auspica per le sperimentazioni pilota un approccio geografico «per piccole aree». GE è contrario a un’estensione. JU, Bienne e Zurigo non vedono per quale motivo l’UFSP possa prevedere ulteriori restrizioni. BE si chiede di quale tipo di restrizioni si tratti.
Le associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI propongono di non prescrivere esplicitamente la limitazione territoriale, ma di attribuire tale facoltà all’UFSP.
Art. 5 Limitazione temporale
Art. 5 Limitazione temporale
La durata delle sperimentazioni pilota deve fondarsi su basi scientifiche e non può superare i cinque anni. Su richiesta, la durata può essere prolungata una sola volta per un massimo di due anni.
Per BS la durata delle sperimentazioni pilota deve poter essere prolungata di tre anni mentre SG ritiene ragionevole un prolungamento di due anni della durata di sperimentazioni in corso. OW e UR segnalano un’incongruenza tra la durata indicata nella lettera accompagnatoria (dieci anni) e quella riportata nell’avamprogetto di ordinanza (cinque anni). EgD è del parere che le sperimentazioni pilota e quindi anche la loro durata non possano fondarsi su basi scientifiche. FSP chiede che venga apportata la seguente precisazione: «La durata delle sperimentazioni pilota deve fondarsi su basi scientifiche e il loro svolgimento non può superare i cinque anni».
Art. 6 Numero di partecipanti
Art. 6 Numero di partecipanti
Il numero delle persone che partecipano a una sperimentazione pilota deve essere limitato alla misura necessaria a garantirne l’attendibilità scientifica. Non può superare le 5000 persone.
Sei organizzazioni del settore salute/dipendenze (FS, AS, Suprax, CONTACT, StiSu, ags), LU, Werdenberg e PS chiedono lo stralcio del numero massimo di persone che partecipano a una sperimentazione pilota. A loro modo di vedere, tale numero deve essere fissato sulla base di considerazioni scientifiche o lasciato alla discrezionalità di coloro che la svolgono. Anche pvl e FOSUMOS ritengono che limitare a 5000 il numero di partecipanti non sia necessario. Per UDF e SVSP il limite proposto nell’avamprogetto è troppo alto. SO, invece, lo ritiene adeguato e pertinente. Quattro associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) chiedono che il numero di partecipanti venga limitato solo sulla base di considerazioni scientifiche. NCZC è del parere che i partecipanti debbano essere almeno 5000 e non oltre 15 000 per ogni Cantone coinvolto nel progetto pilota. Secondo JoD per garantirne l’attendibilità scientifica occorre fissare anche un numero minimo di partecipanti.
15PH CH, AGS, Ticino Addiction, samowar, ags, StiSu, NAS-CPA, CONTACT, Suprax, AS, FS, RADIX
16ISAGE, VKG, FMH, DOJ, SAJV, AvenirSocial, FSP
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