Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine

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4.2.3 Sezione 3: Procedura

Art. 18 Domande

Art. 18 Domande

1La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all’UFSP.

2La domanda deve contenere almeno:

a. indicazioni sull’obiettivo e l’utilità della sperimentazione pilota;

b. la descrizione della sperimentazione, segnatamente indicazioni sul contenuto, la metodologia e i modi di procedere, il numero di partecipanti, il finanziamento e lo scadenzario;

c. indicazione dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 che devono essere resi accessibili;

d. l’elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;

e. l’accordo dei Comuni interessati per quanto concerne i punti vendita previsti;

f. indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare ai partecipanti;

g. indicazioni su coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1;

h. la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico;

i. indicazioni sul monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti (art. 16);

j. un piano di prevenzione, di protezione della gioventù e della salute;

k. l’autorizzazione della commissione etica competente o una sua conferma che non è necessaria alcuna autorizzazione.

3Le domande di prolungamento ai sensi dell’articolo 5 devono essere motivate.

AI e KKBS sono del parere che alla presentazione della domanda l’autorità esecutiva cantonale competente debba già essere stabilita e che il suo nome debba quindi figurare nella domanda stessa. Ciò contribuirebbe anche a chiarire la questione del finanziamento di

un’eventuale attività di controllo da parte dell’autorità designata.

Art. 18 cpv. 2 lett. b

JoD ritiene che le sperimentazioni pilota debbano essere finanziate esclusivamente con fondi pubblici per garantirne l’indipendenza ed evitare conflitti d’interesse. SVSP rinvia al suo commento all’articolo 6.

Art. 18 cpv. 2 lett. c

ZH è del parere che nella domanda si debba menzionare il servizio responsabile dell’approvazione dei prodotti per la vendita e che il suo compito consista soprattutto nel fare in modo che i requisiti menzionati nell’articolo 7 capoverso 1 siano soddisfatti, che le sostanze contenute nei prodotti siano rilevate in base a standard di laboratorio riconosciuti conformemente all’articolo 7 capoverso 2 e che la confezione rispetti i requisiti posti all’articolo 8.

Art. 18 cpv. 2 lett. d

phS chiede che la domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota documenti anche la disponibilità del punto vendita designato, in particolare della farmacia, e non solo il consenso del Comune.

up! vuole lo stralcio della lettera d adducendo che l’elenco dei punti vendita deve essere flessibile almeno per le sperimentazioni che hanno come obiettivo della ricerca un avvicinamento al prezzo di mercato.

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