Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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esprime scetticismo, adducendo che quando l’UFSP deve decidere in merito al rilascio di un’autorizzazione ha la possibilità di esaminare tutti gli aspetti della domanda in modo sufficientemente approfondito (art. 18 e 19) e che non è auspicabile sviluppare 26 prassi più o meno diverse in Svizzera. A suo modo di vedere, non è quindi chiaro quali siano i vantaggi di un esame da parte di una commissione d’etica cantonale. Secondo UniGeD l’ordinanza dovrebbe enunciare chiaramente che le sperimentazioni pilota non sottostanno alla legge sulla ricerca umana (LRUm) dal momento che il loro scopo non è né quello di curare né quello di capire una malattia, e che le condizioni previste da tale legge mal si conciliano con il contesto delle sperimentazioni pilota (p. es. obbligo di interrompere anticipatamente la sperimentazione quando l’ipotesi è stata statisticamente confermata; partecipazione gratuita; possibile obbligo di stipulare un’assicurazione). Del resto, le verifiche che l’UFSP è tenuto a effettuare per il rilascio di un’autorizzazione (art. 18 e 19) permettono già di verificare che il rapporto benefici/rischi di ogni sperimentazione pilota sia soddisfacente; inoltre il follow-up periodico da parte dell’UFSP sarà sicuramente più esteso rispetto a quello che una commissione d’etica potrebbe eseguire.
BL e KKBS propongono inoltre che nella domanda debba figurare l’eventuale autorità esecutiva cantonale di cui all’articolo 22.
Art. 19 Autorizzazione
Art. 19 Autorizzazione
1Se i requisiti delle sperimentazioni pilota sono soddisfatti, l’UFSP rilascia l’autorizzazione dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).
2Respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all’obiettivo di cui all’articolo 2.
LU chiede che tra le condizioni che devono essere tassativamente adempiute affinché la Confederazione rilasci un’autorizzazione vi sia il consenso dei Cantoni coinvolti. Per assicurare che sia possibile analizzare su basi scientifiche i temi di ricerca formulati, FSP propone che l’UFSP chieda una valutazione esterna prima di rilasciare un’autorizzazione.
SSAC auspica la creazione di una commissione sulla canapa in seno all’UFSP o perfino di un ufficio federale sulla canapa che, oltre a coordinare le sperimentazioni pilota o altri progetti legati alla canapa a scopi non medici, eserciti il controllo ed emetta allerte.
Art. 20 Revoca dell’autorizzazione
Art. 20 Revoca dell’autorizzazione
L’UFSP revoca l’autorizzazione segnatamente se:
a. ordine e sicurezza pubblici sono minacciati;
b. segnali fanno supporre che la salute dei partecipanti sia in serio pericolo;
c. il suo titolare contravviene a prescrizioni legate all’autorizzazione in modo reiterato o grave;
d. le condizioni che hanno condotto a rilasciare l’autorizzazione non sussistono più o non sono più soddisfatte.
BL vuole che un’autorizzazione possa essere revocata se ordine e sicurezza pubblici nonché la protezione della gioventù sono minacciati. LL CH chiede la possibilità di revocare un’autorizzazione se le condizioni di partecipazione formulate all’articolo 12 non sono rispettate.
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