Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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di una scheda informativa o di un’istruzione dell’UFSP. GL chiede che sia monitorato anche il comportamento dei partecipanti nel loro ambiente sociale. Per UDF manca la richiesta di qualifiche professionali specifiche per svolgere tale monitoraggio. up! chiede lo stralcio dell’articolo. IGHANF osserva che con ogni probabilità questo articolo non sarà attuabile.
Art. 17 Restituzione
Art. 17 Restituzione
Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzate o distrutte.
TG, VS, SH, BE e JU nonché KAV sono contrari a un riutilizzo dei prodotti non usati e propongono di sostituire il termine «distrutti» con «eliminati» analogamente all’articolo 70 OCStup.
BS, SSPH+, FOSUMIS, otto gruppi di interesse del settore scienza42 nonché otto persone private43 chiedono di prevedere la possibilità di una restituzione ai produttori. SSAC auspica che dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti non usati e non degradati vengano messi in quarantena e sigillati dal titolare dell’autorizzazione in vista di un’«analisi di retest» condotta in laboratorio per un loro eventuale riutilizzo. Secondo UDF occorre definire meglio cosa si intende per “utilizzare” e propone di completare l’articolo come segue: «… alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzati a scopo puramente medico nel quadro di una sperimentazione pilota svolta in un’altra regione o distrutti.»
IGHANF vuole creare una regia federale della canapa autorizzata a costituire in anticipo e gestire le scorte a livello nazionale evitando i problemi di sovrapproduzione. NCZC propone di modificare la disposizione come segue: «Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i partecipanti e i produttori in possesso di prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 devono provvedere alla loro distruzione restituendoli alle autorità esecutive cantonali competenti».
42ISPM, UniGeG, UniLu, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE
43CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI
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