Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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Art. 14 Dispensazione
Art. 14 Dispensazione
1La quantità dei prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 dispensata a ciascun partecipante è determinata in funzione del fabbisogno personale mensile. Non deve superare i 5 grammi di tenore totale di THC per dispensazione e 10 grammi di tenore totale di THC al mese.
2I prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 possono essere dispensati ai partecipanti solo dietro pagamento. Il tenore del principio attivo e il prezzo al mercato nero locale devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del prezzo.
3La quantità dispensata deve essere registrata.
Art. 14 cpv. 1
La limitazione della quantità dei prodotti acquistabile per dispensazione e al mese è un punto controverso. La proposta contenuta nell’avamprogetto della OSPStup (5 grammi di tenore totale di THC per dispensazione e 10 grammi di tenore totale di THC al mese) è accolta esplicitamente da FR, SODK, SSV, Berna, Lucerna, San Gallo e Winterthur, nove università, istituti di ricerca e accademie scientifiche37 e da tre organizzazioni del settore salute (PH CH, FOSUMIS, AGS). CTU BE auspica l’eliminazione della limitazione per acquisto e il mantenimento di quella mensile. Diverse associazioni della canapa chiedono di aumentare la quantità acquistabile mensilmente (DroLeg: 15 grammi, SSAC e NCZC: 20 grammi) o di prevedere solo un limite massimo per sperimentazione definito in base a criteri scientifici (ACCG, ACRT, MCVS, VLI).
BE, JU e VS così come KAV chiedono che, anziché basarsi sul tenore totale di THC, la quantità acquistabile di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa sia limitato a 10 grammi per dispensazione, analogamente alla regolamentazione del possesso non punibile di canapa secondo l’articolo 19b capoverso 2 LStup. A loro modo di vedere ciò faciliterebbe l’esecuzione (nessun perseguimento penale per il possesso/il porto di 10 grammi di canapa, indipendentemente dalla partecipazione a sperimentazioni pilota). Per IGHANF la norma sulla quantità dei prodotti dispensata non è chiara.
Art. 14 cpv. 2
ROB vuole che il prezzo si basi sui costi effettivi. SSAM chiede che, ai fini della determinazione del prezzo, si tenga in considerazione il tenore del principio attivo, SSAC, un approccio equo (Fair Trade) e il prezzo sul mercato nero nazionale. Per SG occorre fissare un prezzo di riferimento nazionale. ZH auspica che, ai fini della determinazione del prezzo, la direzione dello studio in questione si orienti al prezzo sul mercato nero rilevato dalla polizia cantonale competente. Per LL CH il prezzo, incluse le tasse e le imposte, può scostarsi solo in misura minima dal prezzo localmente usuale nel mercato nero per la canapa con un tenore del principio attivo comparabile. AT e LL CH chiedono che eventuali profitti generati dalle sperimentazioni pilota vengano utilizzati per finanziare misure di prevenzione e progetti di ricerca sul consumo di canapa. Le associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI preferiscono che il partecipante paghi un prezzo concorrenziale ed equo anziché uno stabilito tenendo in considerazione quello sul mercato nero.
Art. 14 cpv. 3
VS, JU, SH, BE e TG così come KAV chiedono che ogni dispensazione di stupefacenti debba essere documentata e propongono di inserire un articolo che regolamenti il controllo e la registrazione degli stupefacenti acquistati e dispensati.
37UniGeG, UniLu, ISPM, IDS, IUMSP, a+, LSS, SAMW, SSPH+
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