Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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Art. 8a cpv. 2
SO e LU chiedono che una delle condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota sia il consenso dei Cantoni.
4.2 Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)
Secondo ZH manca una disposizione che indichi a chi può essere rilasciata un’autorizzazione per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Ritiene che i titolari di un’autorizzazione non possano essere persone fisiche, bensì istituzioni scientifiche, autorità comunali, enti di diritto pubblico, istituzioni o associazioni di pubblica utilità. Chiede inoltre una chiara attribuzione della responsabilità per la qualità dei prodotti. Suppone che tale responsabilità spetti al titolare dell’autorizzazione per la sperimentazione pilota e che, pertanto, analogamente agli studi clinici, questi si assuma tutti i rischi derivanti dalla vendita dei prodotti della canapa. A suo modo di vedere, bisognerebbe altresì valutare se esigere una prova della stipulazione di un’apposita assicurazione di responsabilità civile. Anche IGHANF ritiene necessario chiarire la questione della responsabilità in caso di problemi di salute dei partecipanti.
Per BL occorre un’ulteriore regolamentazione soprattutto dal punto di vista delle autorità di perseguimento penale, in particolare in materia di coordinamento, collaborazione e scambio di dati. A suo modo di vedere, l’UFSP dovrebbe discutere ancora più in dettaglio l’attuazione pratica di questi aspetti con rappresentanti delle autorità in questione.
UniGeD non vede per quale motivo persone terze estranee alle sperimentazioni pilota debbano essere informate riguardo all’identità dei partecipanti, tanto meno senza il loro consenso. Raccomanda pertanto di escludere qualsiasi divulgazione anche nei confronti dell’UFSP.
4.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l’articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota).
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Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota
Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota
1Possono essere svolte esclusivamente sperimentazioni pilota per acquisire conoscenze scientifiche sull’impatto delle nuove misure, dei nuovi strumenti e dei nuovi modi di procedere concernenti l’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici.
2Devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti su:
a. salute dei consumatori;
b. comportamento legato al consumo;
c. aspetti socioeconomici;
d. mercato della droga in un determinato territorio;
e. protezione della gioventù; o
f. ordine e sicurezza pubblici.
SG e Zurigo sottolineano l’importanza dell’elenco alternativo («o») degli obiettivi delle sperimentazioni pilota. Al contrario, JoD esige che le sperimentazioni pilota debbano adempiere cumulativamente («e») gli obiettivi enunciati. Secondo BS, SODK, SVSP, IGHANF, SSV non-
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