Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine
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Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda
Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda
L’UFSP coordina la procedura concernente lo svolgimento di una sperimentazione pilota e le relative domande per il rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup.
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4.2.4 Sezione 4: Esecuzione
Art. 22 Controllo
Art. 22 Controllo
1L’UFSP controlla che i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota rispettino le disposizioni della presente ordinanza. Può delegare questo compito alle autorità esecutive cantonali competenti.
2I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota forniscono all’UFSP le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di controllo.
Art. 22 cpv. 1 GL accoglie positivamente il controllo da parte dell’UFSP e respinge la possibilità di delegare tale compito. Anche ZG e Zurigo sono a favore del controllo da parte dell’UFSP. SG e ZG sottolineano l’onere supplementare generato dal conferimento di questo compito ai Cantoni.
Art. 22 cpv. 2 ZH chiede che l’obbligo di informazione valga anche nei confronti delle autorità esecutive cantonali. Al riguardo, vedi anche i commenti all’articolo 14 capoverso 3.
Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca
Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca
1I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono tenuti a informare annualmente l’UFSP sull’andamento della sperimentazione pilota nonché sulle quantità di prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 dispensate e detenute.
2Devono analizzare la sperimentazione pilota secondo standard scientifici riconosciuti e documentarne i risultati in un rapporto di ricerca.
3I risultati devono essere comunicati all’UFSP.
ZH chiede anche un rendiconto sui costi e i ricavi della vendita dei prodotti. NCZC auspica che l’UFSP sia informato anche sulle quantità dei prodotti restituiti, distrutti o rubati (cpv. 1) e che i risultati siano comunicati all’UFSP semestralmente, una volta a metà e una volta alla fine dell’anno (cpv. 3). Secondo EgD e DAD manca un gruppo di controllo.
Art. 24 Informazione del pubblico
Art. 24 Informazione del pubblico
L’UFSP informa periodicamente il pubblico in merito alle sperimentazioni pilota in corso.