Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/51: Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) · 33 pagine

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Otto Cantoni25, due organizzazioni del settore salute (DAD, JoD), Zurigo, SSV, IGHANF e NCZC giudicano troppo vaghe le espressioni «personale esperto» e «infrastruttura adeguata» e auspicano che vengano precisate. Riguardo al personale, Zurigo propone di riformulare la lettera a come segue: «personale che ha concluso una formazione professionale e ha seguito un perfezionamento qualificato sulla canapa». Secondo VS e JU nonché KAV e SVSP, la polizia deve conoscere i punti vendita autorizzati. BL vuole tenere alti i requisiti posti ai punti vendita e ritiene che una buona reputazione debba figurare tra le condizioni da soddisfare. BE auspica una formulazione in linea con la legislazione in materia di stupefacenti (art. 54 cpv. 1 OCStup). LL CH chiede che i prodotti secondo l’articolo 7 capoverso 1 siano accessibili solo nelle farmacie e nei centri di dispensazione non orientati al commercio che possiedono un’infrastruttura adeguata (soprattutto ai fini del corretto deposito dei prodotti) e un personale formato, esclusi gli spazi che offrono canapa CBD. Secondo NCZC occorre limitare l’apertura di punti di distribuzione troppo vicini per esempio alle scuole. I punti di distribuzione legati a una sperimentazione pilota dovrebbero sorgere innanzitutto in luoghi adatti allo spaccio di strada». SHC vuole che anche alle farmacie sia consentito vendere canapa OTC.

Art. 12 Partecipazione

Art. 12 Partecipazione

1Possono partecipare alle sperimentazioni pilota le persone che:

a. possono provare di consumare già stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa;

b. sono domiciliate in un Comune nel quale si svolge una sperimentazione pilota.

2È esclusa la partecipazione di persone:

a. minorenni;

b. in gravidanza o in allattamento;

c. che soffrono di una malattia mentale diagnosticata da un medico o che assumono psicofarmaci soggetti all’obbligo di prescrizione.

3Non sussiste alcun diritto a partecipare a sperimentazioni pilota.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

GE, Werdenberg, Ticino Addiction e samowar propongono di sostituire l’analisi proposta con un’autodichiarazione firmata dal partecipante». JoD chiede che siano ammessi alle sperimentazioni pilota unicamente le persone che non consumano altre droghe illegali.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

ZH non vede per quale motivo i partecipanti debbano essere domiciliati nel Comune nel quale si svolge la sperimentazione pilota. Qualora tale disposizione venga mantenuta, chiede che ci si limiti a esigere che i partecipanti siano domiciliati nel Cantone interessato. La stessa proposta viene formulata anche dalle associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI. Per San Gallo i partecipanti devono essere domiciliati in un Comune che prende parte a una sperimentazioni pilota. Secondo SVSP tra le condizioni di partecipazione vi deve essere anche uno statuto di soggiorno regolare. NCZC vuole che la lettera b sia modificata come segue: «sono maggiorenni e risiedono nel Cantone nel quale si svolge la sperimentazione pilota».

Art. 12 cpv. 2 lett. a

18 rappresentanti dei settori salute/dipendenze26, scienza27, lavoro sociale (AvenirSocial) e gioventù (DOJ) nonché Lucerna e dieci persone private28 sono del parere che, dopo

25OW, GL, SG, ZH, LU, BS, SH, TG

26EKSF, SSAM, FOSUMIS, FMH, NAS-CPA, AGS, PH CH, FSP

27SSPH+, UniGeG, UniLu, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE

28CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI, SFE, ROB

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