Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 28 pagine
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CATEF, FRI e Prométerre, nel caso della manutenzione di immobili devono continuare a essere deducibili almeno le spese effettive.
La Domus Antiqua Helvetica e la Heimatschutz Svizzera reputano importante garantire la deducibilità degli attuali importi delle spese di manutenzione per immobili inventariati o protetti in maniera vincolante per i proprietari.
Formulazione della proposta di legge (modifica dell’art. 9 cpv. 3 LAID, vedi parti sottolineate e barrate):
«Il contribuente che possiede immobili privati protetti in maniera vincolante per i proprietari come monumenti storici oppure figuranti in un inventario come immobili potenzialmente degni di protezione può dedurre le spese di manutenzione e le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi».
Secondo economiesuisse, UCS, Städtische Steuerkonferenz, Fiduciari Suisse, ACF e Cooperative d’abitazione svizzera occorre assolutamente abolire le deduzioni giustificate da ragioni extrafiscali anche a livello cantonale, soprattutto per motivi legati alla legislazione sull’armonizzazione e da un punto di vista puramente amministrativo nonché a causa della minore trasparenza dei costi rispetto ai programmi di promozione sul fronte delle uscite. Anche per l’ASI e la FARES i contributi di promozione risultano essere lo strumento migliore per l’incentivazione fiscale. Vista la semplificazione del sistema, la ZVDS considera indispensabile una regolamentazione armonizzata ai fini di un’abolizione.
3.3 Abitazioni secondarie ad uso proprio nonché immobili locati e affittati
Come giudicate la proposta di continuare a tassare il valore locativo nel caso delle abitazioni secondarie? (art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 PP-LIFD / art. 7 cpv. 1 primo periodo PP-LAID)
Cantoni, CDCF Reiezione
e CSI
18 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZG e ZH) e la CSI sono dell’avviso che una disparità di trattamento delle medesime fattispecie (utilizzazione a scopo personale della proprietà abitativa) comprometta la sistematica fiscale e sia difficilmente motivabile:
- dal punto di vista della tecnica d’imposizione, ciò comporta la gestione
parallela di due sistemi e, pertanto, un onere supplementare sul piano economico-amministrativo;
- inoltre ciò offre possibilità di ottimizzazione fiscale (incentivo a far valere il
domicilio laddove i sistemi paralleli comportano il minor onere fiscale), con successivi maggiori chiarimenti relativi al domicilio effettivo e, di conseguenza, l’adozione di decisioni inerenti al domicilio fiscale;
- a causa della soppressione dell’imposizione del valore locativo presso il
domicilio e della relativa ridistribuzione degli interessi maturati su debiti nella ripartizione fiscale va persa una parte dell’attuale substrato fiscale dei Cantoni turistici.
Cinque Cantoni (AG, BE, JU, LU e UR) propongono alternative al mantenimento dell’imposizione del valore locativo delle abitazioni secondarie, ad esempio l’introduzione di una tassa turistica o di un’imposta fondiaria basata sul valore fiscale dell’abitazione secondaria, sul modello di un’imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie.