Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 33 pagine

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PS, AutoPostale, SZU, transN, VBG, VBZ, ZVV, ch-direct, LITRA, UTP, la città di Winterthur, SBW, FFS, MGB e Thurbo AG criticano la distinzione tra il rimborso integrale del prezzo del trasporto a partire dal primo minuto in cui lo scopo del viaggio non può più essere soddisfatto e il pagamento di un indennizzo a partire da 60 minuti di ritardo. Inoltre, UR, PS, FPC, ATA, acsi, CFC, CITraP,

transfair, Pro Bahn Svizzera e un soggetto privato ritengono troppo elevato l’importo minimo di 10 franchi per l’indennizzo e chiedono che venga abbassato (p. es. a 5 franchi). NE, la SAB, l’AG Berggebiet c/o Solidaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung, Pro Bahn Svizzera e la CITraP sarebbero favorevoli al pagamento di indennizzi a partire da ritardi minori. TransN, LU, la città di Winterthur e SBW criticano inoltre il diritto all’indennizzo in una catena di trasporti al temine della quale vi sia un ritardo accumulato di oltre 60 minuti se in un tratto si verifica soltanto un breve ritardo. La città di Winterthur, SBW e un soggetto privato chiedono che il ritardo al termine di un’intera catena non conferisca alcun diritto all’indennizzo.

AutoPostale, SZU, transN, VBG, VBZ, ZVV, ch-direct, UTP, la città di Winterthur, SBW, FFS, MGB e Thurbo AG auspicano che ai GI sia data la possibilità di analizzare i dati personali associati alle richieste di indennizzo per il prezzo del trasporto, allo scopo di prevenire abusi.

AutoPostale, SZU, transN, VBG, VBZ, VZZ, ch-direct, LITRA, UTP, la città di Winterthur, SBW, FFS, MGB, RhB, RAILplus, SOB e FUS chiedono che il diritto all’indennizzo decada nei casi di forza maggiore. FUS chiede inoltre che gli impianti a fune siano esclusi in linea di principio dalla norma sull’indennizzo.

La SZU, transN, VBG, VBZ, ZVV, AutoPostale, la città di Winterthur, SBW, MGB, RhB, FFS, Thurbo AG, LITRA, UTP, RAILplus e transfair propongono di fissare al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dei diritti dei passeggeri.

FR suggerisce di precisare l’ordinanza specificando che le informazioni da fornire prima del viaggio devono essere messe a disposizione in formato elettronico. Diversi Cantoni mettono in dubbio l’utilità dell’obbligo d’informare nel grado di dettaglio prescritto. LU, ZG, SZ, SZU, VBG, VBZ, ZVV, la città di Winterthur e SBW sostengono inoltre che la disponibilità di posti, di carrozze letto e cuccette dovrebbe essere indicata esclusivamente nel traffico a lunga distanza. Vengono criticate da più parti anche altre informazioni da fornire prima del viaggio, come per esempio le attività che potrebbero interrompere il servizio di trasporto.

La SZU, VBG, VBZ, ZVV, AutoPostale, FFS, Thurbo AG, UTP e ch-direct ritengono che il termine «sistemazione» nell’articolo 61a capoverso 2 lettera b dovrebbe essere preceduto dall’aggettivo «adeguata» qualora a causa del ritardo risulti necessario un soggiorno di una o più notti. Secondo Thurbo AG, SOB, transN, LU, UR, OW, GL, ZG, SG e AG il diritto all’indennizzo non può essere esercitato soltanto nei confronti dell’IT che ha causato il ritardo e si dovrebbe prendere in

considerazione una soluzione esclusivamente settoriale. AI e SO propongono di verificare la

possibilità per il settore di creare un unico organismo sovraordinato incaricato del trattamento dei reclami su scala nazionale. CFC e SBW criticano la prescrizione secondo cui, in caso di ritardo, le IT sono tenute a offrire ai viaggiatori pasti e bevande. La CFC propone di applicare tale obbligo soltanto a partire da un ritardo di 120 minuti e con condizioni meno restrittive.