Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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Le persone in possesso di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza abbisognano, per recarsi all’estero, di un’autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno in Svizzera. Le norme riguardanti il rilascio di questo tipo di visto figurano per il momento unicamente a livello di ordinanza (art. 7 e 9 ODV).
Per garantire la certezza giuridica, le disposizioni dell’ODV riguardanti i documenti di viaggio e i visti di ritorno in Svizzera in caso di viaggio all’estero (cfr. art. 4 cpv. 2 e art. 7 ODV) vengono ora iscritte nella legge contestualmente all’attuazione della mozione Pfister (si veda il commento ai cpv. 4 e 5).
Rubrica
Siccome l’articolo 59 disciplina ormai anche il rilascio dei visti di ritorno, la rubrica è modificata conseguentemente.
Ad cpv. 4
La LStrI vigente consente già alla SEM di rilasciare documenti di viaggio non soltanto alle persone che vi hanno diritto (art. 59 cpv. 2 LStrI) ma anche ad altre persone straniere prive di documenti (art. 59 cpv. 1 LStrI). Queste categorie di persone sono tuttora definite più da vicino unicamente nell’ODV (art. 4 cpv. 2 ODV). Per garantire la certezza giuridica e la trasparenza, la disciplina vigente nell’ODV è ripresa nella LStrI con i necessari adeguamenti in virtù delle nuove norme introdotte con gli articoli 59d e 59e P-LStrI.
Ad cpv. 5
Il presente capoverso disciplina ormai a livello di legge il rilascio di un visto di ritorno a una persona straniera in possesso di un documento di viaggio riconosciuto e valido rilasciato dal proprio Paese d’origine o di provenienza (art. 7 cpv. 1 ODV). Quale condizione per ottenere un tale visto l’interessato deve inoltre essere stato autorizzato in via eccezionale a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d P-LStrI) o in un altro Stato (art. 59e P-LStrI; si veda il cpv. 5 lett. b).
Ad cpv. 6
Le altre modalità del rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno saranno definite a livello di ordinanza. Nella LStrI è pertanto introdotta una pertinente delega esplicita di questa competenza al Consiglio federale.
Art. 59d (nuovo) Divieto per richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone
bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza
La mozione Pfister incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali al fine di vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d'origine o di provenienza, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti.
Excursus: viaggi di rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo o ammessi provvisoriamente
La problematica dei viaggi abusivi di rifugiati riconosciuti nel loro Paese d’origine è stata abbordata
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a più riprese nel quadro di interventi parlamentari (cfr. mozioni 15.3803 e 15.3844 ) e nei media. In questo contesto il Parlamento ha adottato nuove disposizioni legali nel quadro della modifica
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della LStrI del 14 dicembre 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione). La LStrI così modificata vieta ormai ai rifugiati riconosciuti di effettuare viaggi nel loro Paese d’origine o di provenienza (art. 59c cpv. 1 prima frase LStrI). Il Consiglio federale porrà in vigore questa disciplina verosimilmente all’inizio del 2020. Al tempo stesso, le conseguenze dei viaggi non autorizzati nel Paese d’origine sono ormai codificate nella LAsi. In caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza, la SEM disconosce in linea di principio la qualità di rifugiato. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile di essere stato costretto a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza (art. 63 cpv. 1bisLAsi). Queste norme riguardano sia i rifugiati riconosciuti cui è stato concesso asilo sia i rifugiati ammessi provvisoriamente.
15 Mozione 15.3803 del gruppo liberale radicale «Nessun viaggio inopportuno all’estero per richiedenti l’asilo ammessi in Svizzera» del 7 settembre 2015.
16 Mozione 15.3844 del gruppo dell’Unione democratica di centro «Nessun viaggio all'estero per richiedenti l'asilo e persone amm esse provvisoriamente» del 15 settembre 2015.
17 FF 2018 6655
19 RS 837.0
20 RS 412.10