Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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tre, le persone interessate non avrebbero, in linea di principio, nessuna possibilità di impugnare il rifiuto del cambiamento di Cantone (art. 85 cpv. 4 LStrI, deroga: violazione dell’unità della famiglia).
Ad cpv. 1
Il presente capoverso corrisponde, in linea di principio, alla disciplina vigente di cui all’articolo 85 capoverso 3 LStrI, secondo cui la domanda di cambiamento di Cantone va sottoposta alla SEM. Il diritto di cambiare Cantone quale viene proposto rende superflua la previa consultazione dei Cantoni prevista dal diritto vigente, che può pertanto essere stralciata.
Ad cpv. 2
I motivi che attualmente giustificano un cambiamento di Cantone, ossia la protezione dell’unità della famiglia e un grave pericolo per lo straniero ammesso provvisoriamente o per un’altra persona, sono mantenuti (cfr. art. 85 cpv. 3 LStrI nonché 21 OEAE in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 OAsi 1). Conformemente alla prassi della SEM, è dato un siffatto, grave pericolo in una situazione medica straordinaria in cui è necessario, per esempio, un accesso rapido a prestazioni mediche specifiche non disponibili nel Cantone di residenza dell’interessato. Nella pratica, tuttavia, si riscontrano raramente casi in cui il cambiamento di Cantone si giustifica per una situazione di questo tipo. Il capoverso 2 precisa ormai che deve sussistere un pericolo grave per la salute.
Ad cpv. 3
Inizialmente la disciplina relativa al cambiamento di Cantone di cui all’articolo 22 OAsi 1 è stata prevista per i richiedenti l’asilo (FF 1996 II 54 seg.), ma grazie al rimando presente nell’OEAE si applica anche alle persone ammesse provvisoriamente. La situazione dei richiedenti l’asilo diverge da quella delle persone ammesse provvisoriamente in particolare per quanto concerne la possibilità di esercitare un’attività lucrativa e le esigenze in materia di integrazione, pertanto occorre prescrivere condizioni diverse anche per il cambiamento di Cantone. Il cambiamento di Cantone degli stranieri ammessi provvisoriamente è ora definito a livello di legge. Per quanto riguarda l’integrazione professionale, è creato un diritto di cambiare Cantone per le persone che esercitano un’attività lucrativa fuori del Cantone di residenza, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- la persona non percepisce prestazioni dell’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari;
- il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al
lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza; e
- non vi sono motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblici o alla sicurezza interna o esterna
che giustifichino il rifiuto dell’ammissione provvisoria (cpv. 4).
Non sono considerati ragionevolmente esigibili, in particolare, un tragitto molto lungo per recarsi al lavoro, un tragitto impossibile o difficile da percorrere con i mezzi di trasporto pubblici o regolari tragitti pendolari tra luogo di residenza e luogo di lavoro per un’attività lucrativa notturna o a turni o caratterizzata da orari irregolari o protratti. I criteri determinanti saranno fissati a livello di ordinanza.
La condizione secondo cui il rapporto di lavoro deve sussistere da almeno 12 mesi risulta dalla legge del 25 giugno 198219 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), giacché a partire da un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi nel corso dei due anni (termine quadro applicabile al periodo di contribuzione) precedenti la prima iscrizione vi è un diritto all’indennità contro la disoccupazione.
Se lo straniero ammesso provvisoriamente scioglie il rapporto di lavoro dopo aver cambiato Cantone, in virtù del diritto vigente le prestazioni dell’aiuto sociale possono essere ridotte o soppresse (art. 86 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 83 cpv. 1 lett. e LAsi).
Lo straniero ammesso provvisoriamente può cambiare Cantone anche per assolvere una formazione professionale di base. Quest’ultima è definita nella legge del 13 dicembre 200220 sulla formazione professionale (LFPr). Della durata di due a quattro anni, essa fa seguito alla scuola
19 RS 837.0
20 RS 412.10