Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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Art. 83 cpv. 9bise 9ter

Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del divieto per richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d P-LStrI), i capoversi 9bise 9terprevedono delle sanzioni in caso d’inosservanza del divieto, alle quali vengono ad aggiungersene altre, parimenti destinate a queste categorie di persone, codificate agli articoli 84 capoverso 4 lettera c e 120 capoverso 1 lettera h P-LStrI e 79 lettera e P-LAsi. Queste misure non si applicano ai rifugiati ammessi provvisoriamente, giacché hanno diritto a un documento di viaggio per rifugiati (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LStrI).

In virtù del diritto vigente, se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile è disposta l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI). In determinate circostanze tuttavia, se l’esecuzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, l’ammissione provvisoria non è consentita, per esempio se lo straniero:

 è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi con-

fronti è stata ordinata una misura penale,

 ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici

in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

 ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento o l’espulsione

(art. 83 cpv. 7 LStrI).

Inoltre l’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione (art. 83 cpv. 9 LStrI). Ne consegue che la persona soggiorna in Svizzera senza beneficiare di uno statuto secondo il diritto in materia di stranieri.

In un primo tempo non sarà più possibile concedere l’ammissione provvisoria ove la stessa si sia estinta a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato di origine o di provenienza (art. 84 cpv. 4 lett. c P-LStrI). In questo caso sarà possibile concedere una nuova ammissione provvisoria solo tre anni dopo l’estinzione della precedente (cpv. 9bis). Qualora continuino a sussistere ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, la persona interessata rimarrà pertanto in Svizzera senza beneficiare di uno statuto secondo il diritto in materia di stranieri fino allo scadere del periodo di tre anni.

Questa regola sarà applicabile anche ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione (cpv. 9ter). Se un richiedente l’asilo si è recato senza previa autorizzazione nel proprio Stato d’origine o di provenienza durante la procedura d’asilo, per due anni a decorrere dal suo ritorno in Svizzera non gli sarà concessa l’ammissione provvisoria. Pertanto, in caso di decisione negativa in materia d’asilo passata in giudicato o di decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, e qualora il suo allontanamento non possa essere eseguito, egli soggiornerà in Svizzera senza beneficiare di uno statuto secondo il diritto in materia di stranieri. Questo vale anche per i rifugiati cui non è concesso asilo a causa di motivi di esclusione. In virtù degli impegni internazionali della Svizzera, queste persone beneficeranno tuttavia dei diritti previsti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

Se una persona bisognosa di protezione si reca senza previa autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza, in linea di principio la protezione provvisoria di cui beneficia si estingue parimenti (art. 79 lett. e E-LAsi). Anche in questo caso, se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’ammissione provvisoria non potrà esserle concessa prima di tre anni a decorrere dal ritorno dell’interessato in Svizzera. La persona non potrà ottenere l’ammissione provvisoria neppure ove una procedura d’asilo sospesa venga ripresa dopo l’estinzione della protezione provvisoria e la domanda d’asilo sfoci in una decisione negativa o in una decisione di non entrata nel merito.

Art. 84 cpv. 4, 4bise 5

In virtù del diritto vigente l’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora (art. 84 cpv. 4 LStrI). L’OEAE vigente precisa già tuttora quando la partenza è considerata definitiva. Tale è il caso, per esempio, qualora l’interessato presenti domanda d’asilo in un altro Stato, ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato o notifichi la propria partenza e lasci il Paese (art. 26a lett. a, b ed f OEAE).