Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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dell’obbligo o a una qualifica equivalente (art. 15 segg. LFPr). Pertanto, uno straniero ammesso provvisoriamente in possesso di un contratto di tirocinio conformemente all’articolo 14 LFPr può parimenti chiedere di cambiare Cantone, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a e b.

Ad cpv. 4

Nelle tre configurazioni che danno diritto al cambiamento di Cantone di cui ai capoversi 2 e 3 non deve sussistere nessuno dei motivi di revoca dell’ammissione provvisoria di cui all’articolo 83 capoverso 7 lettera a o b LStrI. Ciò corrisponde alle regole riguardanti il diritto al cambiamento di Cantone per i titolari di un permesso di dimora o domicilio (art. 37 cpv. 2 e 3 LStrI). Anche in questi casi non devono sussistere motivi di revoca ai sensi di una condanna a una pena detentiva di lunga durata, di una violazione rilevante o ripetuta o di un’esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o di una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Ad cpv. 5

Il capoverso 5 disciplina il cambiamento di Cantone dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Questo è disciplinato analogamente al diritto dei titolari di un permesso di dimora di cambiare Cantone (art. 37 cpv. 2 LStrI). L’interessato ha pertanto diritto a trasferire la propria residenza in un altro Cantone se non è disoccupato e se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1 LStrI. Questa disciplina tiene conto dei requisiti della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (art. 26 della Convenzione), secondo cui i rifugiati hanno diritto di scegliere il loro luogo di residenza conformemente all’«ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze». Agli effetti della Convenzione, l'espressione «nelle stesse circostanze» significa che l'interessato deve, per l'esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato (art. 6 della Convenzione). In questo modo la legge concretizza anche una decisione del TAF (DTAF-2012/2), la quale dava per acquisito che i rifugiati soggiacessero alla disciplina del cambiamento di Cantone prevista per i titolari del permesso di domicilio. La disciplina qui proposta tiene conto del fatto che l’ammissione provvisoria dei rifugiati riconosciuti si avvicina maggiormente allo statuto dei titolari di un permesso di dimora che non a quello dei titolari di un permesso di domicilio (si vedano anche i numeri 1.1.1.3 e 1.2.1).

Art. 85c Ricongiungimento familiare

Nel diritto vigente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente è retto dall’articolo 85 capoversi 7–8 LStrI. Per ragioni di carattere sistematico e per rendere il testo più comprensibile, i predetti capoversi sono ora inseriti nel nuovo articolo 85c P-LStrI, senza tuttavia subire modifiche materiali. I rifugiati riconosciuti ammessi provvisoriamente non sono tuttavia menzionati in modo specifico giacché il loro ricongiungimento familiare è retto dalle medesime regole.

Art. 120 capoverso 1 lettera h

La LStrI vigente contiene già delle disposizioni penali per le infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza, i cui autori vengono puniti con la multa (art. 120 LStrI). Tra queste infrazioni figurano anche la violazione dell’obbligo di notificare l’arrivo o la partenza nonché il fatto di cambiare impiego o Cantone senza il necessario permesso (art. 120 cpv. 1 lett. a, b e c LStrI). D’ora in poi anche chi si reca all’estero senza previa autorizzazione si renderà colpevole di un’infrazione ai sensi della presente disposizione e potrà pertanto essere punito con la multa.

In linea di massima, tutti i viaggi nello Stato d’origine o di provenienza sono considerati non autorizzati. Sono fatti salvi i casi in cui il viaggio serve a preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi ed è pertanto stato previamente autorizzato dalla SEM a titolo eccezionale (art. 59d P-LStrI). Anche i viaggi in Stati che non siano quello d’origine o di provenienza sono considerati un’infrazione, salvo se previamente autorizzati dalla SEM. Chi commette quest’infrazione è punibile con la multa (art. 59e P-LStrI). La misura si applica a richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione, a prescindere dal fatto che siano già state disposte altre sanzioni o meno. Se uno straniero ammesso provvisoriamente si reca senza autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza, per esempio, gli può essere revocata l’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 lett. c P-LStrI) e al tempo stesso può essere punito con una multa.