Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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dell’asilo compete alla Confederazione. Il disegno di legge è compatibile con la Costituzione federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Attuazione della mozione della CIP-S
Le modifiche per l’attuazione della mozione della CIP-N sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.2.2 Attuazione della mozione Pfister
Le modifiche per l’attuazione della mozione Pfister sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
A differenza dei rifugiati riconosciuti, i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi e le persone bisognose di protezione non hanno diritto al rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno in virtù di trattati internazionali (cfr. art. 28 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). I singoli Stati sono pertanto liberi di decidere se autorizzare o no queste persone a recarsi all’estero.
Per tenere debito conto del principio della proporzionalità, l’ammissione o la protezione provvisoria non si estingue se la persona rende verosimile di essere stata costretta a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 84 cpv. 4 lett. c P-LStrI nonché 79 lett. e P-LAsi). In questo modo sono osservate anche le prescrizioni della Convenzione del 4 novembre 195023 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e di altri trattati internazionali.
5.3 Relazione con il diritto europeo
5.3.1 Attuazione della mozione della CIP-S
Il presente progetto è segnatamente conforme all’articolo 26 della direttiva 2011/95/UE24 (di seguito: direttiva sulla qualifica; non vincolante per la Svizzera), secondo cui gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a esercitare un’attività dipendente o autonoma non appena sia stata loro riconosciuta la protezione. Gli Stati membri si adoperano inoltre per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale all’esercizio di un’attività lucrativa (par. 3). Il proposto diritto di cambiare Cantone concesso a determinate condizioni corrisponde in maniera diretta a questo requisito e dovrebbe concorrere a una migliore integrazione delle persone bisognose di protezione (cfr. n. 1.2.1), in modo particolare a una migliore integrazione lavorativa (cfr. n. 1.2.1).
5.3.2 Attuazione della mozione Pfister
La nuova disciplina che vieta di principio ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine è codificata a livello di legge. Ciò accresce la certezza giuridica. La disciplina è conforme al diritto europeo.
Il termine della protezione o ammissione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza implica che durante tre anni l’interessato soggiorna in Svizzera «senza statuto», beneficiando unicamente del soccorso d’emergenza. Ciò è conforme alla direttiva sulla qualifica (art. 29 par. 2), secondo cui gli Stati membri possono limitare l’assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione. Va inoltre rilevato che la protezione o ammissione provvisoria termina unicamente se la persona non rende credibile di essere stata costretta a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza.
La SEM può rifiutare il rilascio di un documento di viaggio a un richiedente l’asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione che si reca in uno Stato terzo senza previa autorizzazione. L’articolo 25 paragrafo 2 della direttiva sulla qualifica prevede la possibilità per gli Stati membri di rilasciare ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria docu-
23 RS 0.101
24 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.