Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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applicabile anche ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione (art. 59d cpv. 1 P-LStrI). In casi specifici la SEM può autorizzare in via eccezionale uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza, tuttavia unicamente se ciò è necessario per preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d cpv. 2 P-LStrI). Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza i presupposti per quest’autorizzazione derogatoria.
Oltre all’attuazione vera e propria della mozione Pfister, la LStrI decreterà anche nuove norme per quanto riguarda i viaggi di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione in un altro Stato che non sia quello di origine o di provenienza (art. 59e P-LStrI). In linea di principio questi viaggi sono vietati. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza a quali limitate condizioni possono essere eccezionalmente autorizzati in presenza di particolari motivi personali (art. 59e cpv. 3 P-LStrI). A tal fine occorre procedere a un esame critico delle disposizioni esecutive vigenti (cfr. art. 9 ODV). Nel caso dei richiedenti l’asilo, questi viaggi devono essere possibili unicamente se necessari per l’espletamento della procedura d’asilo o di allontanamento, nello specifico in vista dell’esecuzione dell’allontanamento (p. es. per acquisire i documenti necessari in vista del ritorno nello Stato d’origine o di provenienza, art. 59e cpv. 2 P-LStrI).
Sarà peraltro possibile sanzionare le persone che si recano illegalmente nello Stato di origine o di provenienza o in un altro Stato. La LStrI e la LAsi prevedranno pertanto pertinenti sanzioni (art. 83 cpv. 9bise 9ter, 84 cpv. 4 lett. c e d, 120 cpv. 1 lett. h e 122d P-LStrI, art. 79 lett. e P-LAsi). L’ammissione provvisoria si estinguerà automaticamente, per esempio, qualora la persona interessata non renda verosimile di essere stata costretta a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza. Questa norma si applica per analogia anche ai rifugiati riconosciuti. Le norme vigenti relative al rilascio di un’autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno, definite sinora unicamente a livello di ordinanza, saranno codificate nella LStrI (art. 59 P-LStrI).
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Art. 21 cpv. 3 seconda frase
Si tratta di una modifica redazionale volta a meglio precisare il testo sotto il profilo linguistico. In questo modo ci si propone di evitare che l’ammissione di stranieri con diploma universitario svizzero per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della loro formazione o della loro formazione continua in vista di trovare un’attività lucrativa possa essere confusa con l’ammissione provvisoria secondo gli articoli 83 segg. LStrI.
Titolo prima dell’articolo 59
Capitolo 9: Documenti di viaggio, visti di ritorno in Svizzera e limitazioni per i viaggi all’estero
Siccome gli articoli 59 segg. disciplinano ormai anche le autorizzazioni al ritorno (visti di ritorno) e le limitazioni dei viaggi all’estero, occorre completare conseguentemente il titolo del presente capitolo.
Art. 59 rubrica e cpv. 4–6
L’articolo 59 e gli articoli supplementari 59a–59c LStrI sono stati modificati nel quadro della modifica della LStrI del 14 dicembre 2018. Queste modifiche entreranno verosimilmente in vigore nella loro integralità all’inizio del 2020. Il presente progetto tiene conto di queste modifiche.
Rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno
La LStrI vigente contiene unicamente prescrizioni puntuali per quanto riguarda il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti. Stabilisce per esempio chi ha diritto a un documento di viaggio e a quali condizioni tale diritto si estingue (art. 59 cpv. 2 e 3 LStrI). La LStrI stabilisce inoltre che la SEM può rilasciare un documento di viaggio ad altri stranieri privi di documenti (art. 59 cpv. 1 LStrI). Tuttavia questa categoria di persone non è definita più da vicino a livello di legge. Le disposizioni afferenti si trovano nell’ODV (art. 4 cpv. 2).