Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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Art. 122d Rifiuto del rilascio del documento di viaggio e del visto di ritorno

La SEM deve inoltre avere la possibilità di rifiutare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, durante tre anni dal ritorno in Svizzera, al richiedente l’asilo, allo straniero ammesso provvisoriamente o alla persona bisognosa di protezione che si reca senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato di origine o di provenienza.

Per tenere debitamente conto del principio di proporzionalità, tuttavia, la SEM deve poter decidere liberamente, caso per caso, se applicare questa sanzione amministrativa o meno.

Art. 126e Disposizioni transitorie della modifica del...

Ad cpv. 1

Se un richiedente l’asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione presenta una domanda di rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno prima dell’entrata in vigore della presente modifica della LStrI e se la domanda è ancora pendente, si applica il diritto previgente (art. 59 LStrI, art. 4, 7 e 9 ODV). Se invece la domanda è presentata dopo l’entrata in vigore della proposta modifica della LStrI si applicano le nuove norme di cui agli articoli 59, 59d e 59e P-LStrI.

Ad cpv. 2

Per garantire la certezza del diritto e in virtù del divieto di retroattività di nuove disposizioni penali, le nuove sanzioni previste per i viaggi non autorizzati all’estero (art. 84 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 83 cpv. 9bise 9ter, 120 cpv. 1 lett. h e122d P-LStrI, nonché 79 lett. e P-LAsi) si applicano unicamente ai viaggi effettuati dopo l’entrata in vigore della presente modifica della LStrI.

2.2 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi)

Art. 61 cpv. 1

Occorre concretizzare a livello di legge la tipologia di attività lucrativa che le persone interessate sono autorizzate a svolgere, ossia un’attività dipendente.

Art. 79 lett. e

Già secondo il diritto vigente la protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, rinuncia alla protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o è oggetto di una decisione d’espulsione passata in giudicato (art. 79 LAsi). Per poter implementare il divieto di principio, per le persone bisognose di protezione, di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d P-LStrI), la protezione provvisoria deve avere termine anche se la persona protetta si reca nello Stato d’origine o di provenienza. Ciò corrisponde a quanto previsto per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 84 cpv. 4 lett. c P-LStrI). La protezione provvisoria non termina se il viaggio è stato autorizzato in via eccezionale dalla SEM per preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi (art. 59d P-LStrI). Idem se l’interessato rende verosimile di essere stato costretto a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza. Tale è il caso per esempio se ha visitato un genitore gravemente malato.

3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale

3.1 Attuazione della mozione CIP-S

3.1.1 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione

Le domande di cambiamento di Cantone di stranieri ammessi provvisoriamente presentate conformemente alle nuove disposizioni proposte saranno trattate come sinora dalla SEM. Ciò non richiederà fondi supplementari. La possibilità accresciuta, in virtù delle proposte modifiche di legge, di impugnare le decisioni sul cambiamento di Cantone genererà tuttavia un certo onere supplementare. È impossibile emettere stime attendibili circa il numero di possibili ricorsi dinanzi al TAF.

L’agevolazione del cambiamento di Cantone per gli stranieri ammessi provvisoriamente abbatte degli ostacoli all’accesso di questa categoria di persone al mercato del lavoro, il che farà diminuire la loro dipendenza dall’aiuto sociale. Durante i primi sette anni di soggiorno questo si ripercuoterà sulle indennità forfettarie che la Confederazione versa ai Cantoni. Se una persona si integra nel