Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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Oltre al divieto di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza, il Parlamento ha parimenti introdotto la possibilità di vietare ai rifugiati riconosciuti di recarsi in altri Stati. Spetta alla SEM pronunciare questo divieto (art. 59c cpv. 1 seconda frase LStrI). Il divieto è applicabile laddove vi sia motivo di sospettare che il viaggio in uno Stato terzo serva in realtà a dissimulare un viaggio non autorizzato nel Paese di origine o di provenienza. Il divieto di recarsi in un altro Stato si applica a tutti i rifugiati riconosciuti di un determinato Stato d’origine ed è finalizzato in particolare a vietare loro di recarsi in uno Stato confinante con il loro Stato d’origine nell’intento di proseguire poi il viaggio a destinazione dello stesso. In casi eccezionali, tuttavia, i rifugiati potranno recarsi in un altro Stato (confinante con il loro Stato d’origine o di provenienza) se gravi motivi lo giustificano (art. 59c cpv. 2 LStrI), come per esempio una malattia grave o il decesso di un congiunto. Se un rifugiato riconosciuto si reca in tale Stato senza previa autorizzazione e senza che un grave motivo lo giustifichi, gli sarà revocato l’asilo (art. 63 cpv. 2 lett. b LAsi). Queste norme relative ai viaggi in altri Stati e riguardanti i rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo nonché i rifugiati ammessi provvisoriamente entreranno verosimilmente in vigore all’inizio del 2020.

Le disposizioni illustrate qui di seguito si applicheranno ai viaggi di richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione nel loro Stato d’origine o di provenienza (art. 59d P-LStrI) o in un altro Stato (art. 59e P-LStrI). Gli stranieri ammessi provvisoriamente che hanno la qualità di rifugiato hanno diritto a un documento di viaggio per rifugiati (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LStrI), pertanto la disciplina di cui agli articoli 59d e 59e P-LStrI non si applica a questa categoria di persone.

Ad cpv. 1

Il presente capoverso attua la domanda formulata dalla mozione Pfister in vista di vietare agli stranieri ammessi provvisoriamente di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (si veda a questo proposito il n. 1.1.2 più sopra). Il divieto sarà parimenti applicabile ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione, che avendo chiesto protezione alla Svizzera potrebbero essere oggetto di persecuzioni rilevanti per il diritto in materia d’asilo in caso di ritorno nello Stato d’origine o di provenienza.

Ad cpv. 2

La SEM potrà, in casi specifici, autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza se ciò è necessario per preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi. Nel quadro di un siffatto viaggio, controllato dalla SEM e autorizzato per rispondere a un dimostrato bisogno sul posto, le persone interessate dovranno determinare se un ritorno volontario è realmente possibile e adottare le necessarie disposizioni. Questi accertamenti possono essere necessari in particolare in vista del ritorno di famiglie con figli minorenni. Già dopo la fine del conflitto in Kosovo, in alcuni casi specifici l’allora Ufficio federale dei rifugiati aveva autorizzato dei viaggi in vista di preparare il ritorno. Questa prassi ha dato buoni risultati. La presente disciplina si riaggancia proprio a questa prassi ben rodata. Il Consiglio federale preciserà maggiormente i pertinenti presupposti a livello di ordinanza.

Non è tuttavia previsto di applicare una tale deroga ai richiedenti l’asilo oggetto di una procedura in atto e che, pertanto, non hanno ancora ottenuto la protezione della Svizzera. Queste persone possono tuttavia, in qualsiasi momento, ritirare la loro domanda e tornare autonomamente nello Stato d’origine o di provenienza.

Ad cpv. 3

I rifugiati ammessi provvisoriamente soggiacciono a regole speciali per quanto riguarda i viaggi nel Paese d’origine o di provenienza, pertanto il presente capoverso rimanda all’articolo 59c LStrI, applicabile a queste persone.

Art. 59e (nuovo) Divieto per richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone

bisognose di protezione di recarsi in altri Stati

A complemento della disciplina riguardante i viaggi nello Stato d’origine o di provenienza, per garantire la certezza giuridica occorre creare anche una base legale per i viaggi di richiedenti l’asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione in Stati che non siano lo Stato d’origine o di provenienza. Anche in questo caso la disciplina pertinente non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente, i quali hanno diritto a un titolo di viaggio per rifugiati (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LStrI).