Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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Ad cpv. 4bis
Siccome i rifugiati ammessi provvisoriamente soggiacciono a regole specifiche per recarsi nello Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato (art. 59c LStrI), è opportuno indicare esplicitamente che le sanzioni di cui al capoverso 4 lettere c e d non si applicano a questa categoria di persone.
Se un rifugiato riconosciuto si reca nello Stato d’origine o di provenienza senza previa autorizzazione, in linea di principio gli viene disconosciuta la qualità di rifugiato, salvo se rende verosimile di essere stato costretto a effettuare tale viaggio (art. 63 cpv. 1bisLAsi). Se invece un rifugiato riconosciuto si reca in un altro Stato senza previa autorizzazione, infrangendo un pertinente divieto, gli è revocato l’asilo (art. 63 cpv. 2 lett. b LAsi; cfr. anche commento ad art. 59d, excursus: viaggi di rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo o ammessi provvisoriamente).
Ad cpv. 5
Il tenore della presente disposizione è modificato per ragioni di completezza: viene cioè precisato che l’esame dell’esigibilità del ritorno non verte unicamente sul ritorno nello Stato di provenienza ma anche nello Stato d’origine.
Art. 85 cpv. 3, 4, 7–8
I capoversi 3 e 4 nonché 7–8 dell’articolo 85 vigente sono ora oggetto di articoli distinti (cfr. art. 85b P-LStrI: Cambiamento di Cantone e 85c P-LStrI: Ricongiungimento familiare).
La restrizione in materia di controllo di cui al capoverso 4 vigente è abrogata, giacché il diritto di cambiare Cantone a determinate condizioni, quale viene proposto (cfr. art. 85b P-LStrI), non giustifica più una limitazione del diritto di essere sentito e del diritto a una procedura giudiziaria, garantiti dalla Costituzione. La decisione della SEM relativa al cambiamento di Cantone, pertanto, è ormai impugnabile dinanzi al TAF (art. 31 della legge federale del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF). Possono ricorrere sia le persone interessate sia i Cantoni.
Art. 85a cpv. 1, 2 e 3bis
Ad cpv. 1 e 2
Questi capoversi precisano che si tratta di un’attività lucrativa dipendente. Per l’attività lucrativa indipendente si veda il capoverso 3bis.
Ad cpv. 3 bis
Occorre precisare a livello di legge che l’obbligo di notifica si applica anche in caso di attività lucrativa indipendente. Esiste già una disciplina corrispondente a livello esecutivo (art. 65 cpv. 3 OASA). L’espressione «attività lucrativa» abbraccia in maniera generale sia l’attività lucrativa dipendente che l’attività lucrativa indipendente (art. 11 cpv. 2 LStrI).
Art. 85b Cambiamento di Cantone
Siccome dal 1° gennaio 2019 le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa in tutta la Svizzera previa semplice notifica (art. 85a LStrI; abrogazione della procedura di autorizzazione dell’attività), la disciplina restrittiva odierna del cambiamento di Cantone (n. 1.1.1.3) è divenuta un grosso ostacolo sul piano pratico. Pertanto, conformemente alla mozione della CIP-S (n. 1.1.1.2), è introdotto a livello di legge un diritto al cambiamento di Cantone allo scopo di agevolare, in determinati casi, l’esercizio di un’attività lucrativa. I motivi che attualmente giustificano un cambiamento di Cantone, ossia la protezione dell’unità della famiglia e un grave pericolo per la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di un’altra persona, vengono mantenuti (art. 85 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l’art. 21 OEAE e con l’art. 22 cpv. 2 OAsi 1).
Già secondo il diritto vigente la decisione definitiva in merito al cambiamento di Cantone spetta alla SEM (art. 85 cpv. 3 LStrI). In questo contesto è opportuno vagliare anche l’eventualità di agevolare il cambiamento di Cantone legato all’esercizio di un’attività lucrativa in un altro Cantone già prima, tramite una semplice modifica di ordinanza e senza bisogno di modificare la legge. Occorre tuttavia precisare che nonostante una siffatta soluzione le persone in questione non beneficerebbero di un diritto di cambiare Cantone e la SEM dovrebbe in ogni caso sentire previamente i Cantoni. Inol-