Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Per garantire la certezza giuridica, tutti i motivi di estinzione dell’ammissione provvisoria saranno d’ora in poi codificati espressamente a livello di legge.
Ad cpv. 4 lett. a
La partenza definitiva, considerata tale dal momento che l’interessato ha presentato una domanda d’asilo in un altro Stato, pone fine all’ammissione provvisoria già in virtù del diritto vigente (art. 84 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 26a lett. a OEAE). Per garantire la certezza giuridica, il deposito di una domanda d’asilo in un altro Stato viene ora codificato in modo specifico a livello di legge quale motivo di estinzione dell’ammissione provvisoria.
Ad cpv. 4 lett. b
In virtù del diritto vigente, l’ammissione provvisoria si estingue al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora (art. 84 cpv. 4 LStrI) o al momento della partenza definitiva e la partenza è considerata definitiva quando l’interessato ottiene uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato (art. 84 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 26a lett. b OEAE). Anche questo motivo di estinzione sarà codificato in modo specifico a livello di legge.
Ad cpv. 4 lett. c
Conformemente al diritto vigente, l’ammissione provvisoria si estingue anche quando la partenza è definitiva in quanto l’interessato si è recato nel suo Stato d’origine o di provenienza senza visto di ritorno in Svizzera valido né passaporto per stranieri (cfr. art. 84 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 26a lett. d OEAE). Anche questo motivo di estinzione sarà codificato espressamente nella LStrI. Secondo la nuova disposizione, l’ammissione provvisoria si estingue una volta che l’interessato si è recato senz’autorizzazione nello Stato d’origine o di provenienza. Se il viaggio è stato autorizzato previamente dalla SEM per preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi (cfr. art. 59d cpv. 2 P-LStrI), l’ammissione provvisoria non si estingue. Idem se la persona rende verosimile di essere stata costretta a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza. Tale può essere il caso, per esempio, se la persona ha visitato un genitore gravemente ammalato. Questa disciplina si applica per analogia anche ai rifugiati riconosciuti recatisi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 62 cpv. 1bisLAsi).
Ad cpv. 4 lett. d
In virtù del diritto vigente, l’ammissione provvisoria si estingue in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione (art. 84 cpv. 4 LStrI). Questa regola è mantenuta nella LStrI, la dovrà tuttavia codificare anche un motivo di estinzione esplicito per i viaggi non autorizzati nello Stato d’origine o di provenienza (cfr. commento ad art. 84 cpv. 4 lett. c P-LStrI più sopra). Pertanto i viaggi non autorizzati nello Stato d’origine o di provenienza devono essere esclusi dai soggiorni all’estero senza autorizzazione, i quali in virtù del diritto vigente costituiscono un motivo a sé stante di estinzione dell’ammissione provvisoria. L’espressione «soggiorni all’estero senza autorizzazione» è pertanto sostituita con «soggiorno in un altro Stato che non sia lo Stato d’origine o di provenienza».
Un soggiorno di questo tipo è considerato illegale se effettuato senza documento di viaggio valido o senza visto di ritorno in Svizzera. Se il viaggio è stato previamente autorizzato ma l’interessato si sofferma nello Stato in questione oltre la durata autorizzata, l’ammissione provvisoria si estingue parimenti dopo due mesi dallo scadere della durata di validità del documento di viaggio o del visto di ritorno. Con ciò è eliminata la contraddizione con la regola sancita dall’OEAE. Infatti, il diritto vigente prevede l’estinzione dell’ammissione provvisoria anche quando lo straniero protrae il proprio soggiorno all’estero oltre la durata di validità del visto di ritorno o del documento di viaggio, assimilando questo protrarsi del soggiorno all’estero a una partenza definitiva (art. 84 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 26a lett. e OEAE).
Ad cpv. 4 lett. e
La presente disposizione corrisponde, senza modifiche di carattere materiale, alla disciplina vigente, in virtù della quale l’ammissione provvisoria si estingue con la partenza definitiva. Quando una persona ammessa provvisoriamente notifica la propria partenza e lascia il territorio svizzero si considera che è definitivamente partita dal Paese (art. 26a lett. f OEAE). Per garantire la certezza giuridica, anche questa norma è codificata in maniera specifica nella LStrI quale motivo di estinzione dell’ammissione provvisoria.