Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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Secondo il diritto vigente, a determinate condizioni queste persone possono recarsi all’estero. La SEM può rilasciare un titolo di viaggio o un visto di ritorno a stranieri ammessi provvisoriamente, per esempio, per partecipare all’estero ad attività finalizzate alla loro integrazione. Si pensi in particolare alla partecipazione attiva a manifestazioni sportive o culturali all’estero oppure a viaggi scolastici oltre confine (art. 9 cpv. 1 lett. c e d ODV). Nel diritto vigente i presupposti per questi viaggi sono disciplinati unicamente a livello di ordinanza.

Ad cpv. 1, 2 e 3

I richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione soggiacciono già tuttora a un’autorizzazione obbligatoria per recarsi in uno Stato che non sia lo Stato d’origine o di provenienza. Con la modifica prevista, la legge vieta ora espressamente questi viaggi (cpv. 1).

In via eccezionale la SEM può autorizzare un richiedente l’asilo a recarsi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza unicamente se l’espletamento della procedura d’asilo o di allontanamento lo richiede (cpv. 2). Un tale viaggio può essere necessario, nello specifico, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio presso la rappresentanza nazionale in un altro Stato.

Il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza a quali condizioni e in quali casi specifici è possibile autorizzare, eccezionalmente e per particolari motivi personali, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza (cpv. 3). A tal fine i motivi di viaggio previsti dal diritto vigente (art. 9 ODV) saranno sottoposti a esame critico. Dopo un soggiorno di oltre cinque anni in Svizzera, inoltre, le persone ammesse provvisoriamente possono presentare una domanda di rilascio del permesso di dimora (art. 84 cpv. 5 LStrI). Se è rilasciato un permesso di dimora, queste persone possono recarsi all’estero senza visto di ritorno, sulla base di un titolo di viaggio nazionale o di un passaporto per stranieri. Questo vale anche per le persone bisognose di protezione che ottengono un permesso di dimora cinque anni dopo la concessione della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 LAsi). Sono fatte salve le prescrizioni in materia d’entrata degli Stati di destinazione; i titolari di un permesso di dimora non necessitano di un visto per recarsi in Stati Schengen.

In virtù dell’articolo 59c capoverso 1 seconda frase LStrI (RU 2018 1413, in vigore verosimilmente da inizio 2020), la SEM può vietare ai rifugiati di recarsi in altri Stati che non siano il loro Stato di origine o di provenienza (divieto per i rifugiati di recarsi in Stati terzi, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza). La SEM può pronunciare un siffatto divieto se vi è il fondato sospetto che dei rifugiati si rechino in uno Stato terzo in vista di proseguire poi il loro viaggio a destinazione dello Stato d’origine o di provenienza, eludendo così il divieto generale di recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza. La SEM può, in via eccezionale, autorizzare un rifugiato a recarsi in un siffatto Stato terzo (in particolare in uno Stato limitrofo) «se motivi gravi lo giustificano» (art. 59c cpv. 2 LStrI). Se la SEM ha pronunciato un divieto di viaggiare secondo l’articolo 52c capoverso 1 seconda frase LStrI, la disciplina derogatoria di cui all’articolo 59c capoverso 2 LStrI si applica anche nei riguardi di stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione. In presenza di fondati sospetti che il divieto di viaggiare non venga osservato, la medesima disciplina è applicabile anche ai rifugiati, agli stranieri ammessi provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione: la SEM può pertanto autorizzare un viaggio in uno Stato terzo oggetto di un divieto di viaggiare secondo l’articolo 59c capoverso 1 seconda frase LStrI unicamente se gravi motivi lo giustificano. In questi casi non si applica la deroga prevista dall’articolo 59e capoverso 3, secondo cui sono sufficienti particolari motivi personali.

Questa disciplina non è applicabile ai richiedenti l’asilo, i quali sono autorizzati in via eccezionale a recarsi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza unicamente per il motivo codificato in maniera esaustiva nell’articolo 59e capoverso 2 P-LStrI – ossia l’espletamento della procedura d’asilo o di allontanamento.

Ad cpv. 4

Siccome per i rifugiati ammessi provvisoriamente che si recano nello Stato d’origine o di provenienza è prevista una disciplina specifica, occorre inserire un rimando all’articolo 59c LStrI, applicabile a queste persone.