Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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za oppure in caso di soggiorno non autorizzato di oltre due mesi in un altro Stato (art. 84 cpv. 4 lett. c e d P-LStrI) potrà verosimilmente essere applicata senza costi supplementari. Il diritto vigente, infatti, prevede già l’estinzione dell’ammissione provvisoria in caso di soggiorno all’estero di poltre due mesi senza autorizzazione (art. 84 cpv. 4 LStrI). Idem per quanto riguarda la fine della protezione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenienza (art. 79 lett. e P-LAsi): il diritto vigente prevede infatti già la possibilità della fine della protezione provvisoria, per esempio se la persona protetta è oggetto di una decisione d’espulsione (art. 79 lett. d LAsi).
3.2.2 Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni
Il diritto vigente prevede già l’obbligo per i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione di presentarsi personalmente presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione allo scopo di depositare la loro domanda di autorizzazione per recarsi all’estero. L’autorità cantonale competente in materia di migrazione inoltra la domanda e gli eventuali documenti afferenti alla SEM. Questi iter procedurali vengono mantenuti anche con le proposte modifiche (art. 59, 59d, 59e P-LStrI). Trattandosi di un processo già in essere non vi è motivo di ritenere che il numero di domande aumenterà. Si può pertanto dare per acquisito che la nuova disciplina non avrà ripercussioni sulle finanze o sul personale die Cantoni e potrà pertanto essere attuata senza costi supplementari.
La nuova disciplina introduce anche una nuova disposizione penale (multa) per i viaggi all’estero non autorizzati (art. 120 cpv. 1 lett. h P-LStrI). Si può dare per acquisito che l’implementazione di questa disposizione penale non avrà ripercussioni di rilievo sulle finanze o sul personale dei Cantoni.
4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201621 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201622 sul programma di legislatura 2015–2019. Tuttavia, nel quadro della mozione della CIP-S (n. 1.1.1), il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un disegno di legge che adegui in modo mirato lo statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio al fine di eliminare gli ostacoli maggiori all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Al tempo stesso, oltre alla mozione della CIP-S il Consiglio federale è chiamato ad attuare la mozione Pfister (n. 1.1.2), la quale chiede l’introduzione di un divieto per le persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine o di provenienza, estendendo pertanto a queste persone il divieto previsto già oggi nei riguardi dei rifugiati riconosciuti.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Tra le strategie del Consiglio federale vi è anche lo «Sviluppo sostenibile» (cfr. messaggio sul programma di legislatura 2015-2019). L’obiettivo a medio termine della pertinente strategia è, in particolare, la sicurezza sociale e con ciò la garanzia della necessaria protezione alle persone bisognose di protezione nonché la loro integrazione celere (obiettivo 7.4). Gli adeguamenti legislativi proposti dalla mozione della CIP-S in vista di eliminare gli ostacoli maggiori all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine sono atti a supportare questo obiettivo del Consiglio federale.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il disegno di modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost., in virtù del quale la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione
21 FF 2016 909
22 FF 2016 4605