Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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Le persone ammesse provvisoriamente sono attribuite a un Cantone, all’interno del quale sono libere di scegliere il loro luogo di residenza. Tuttavia le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale (art. 85 cpv. 5 LStrI).
In caso di domanda di cambiamento di Cantone, la SEM emana una decisione definitiva dopo aver sentito i Cantoni in questione. La decisione può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell’unità familiare (art. 85 cpv. 3 e 4 LStrI).
Il cambiamento di Cantone delle persone ammesse provvisoriamente è retto dall’articolo 21 dell’ordinanza dell’11 agosto 19996 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e dagli articoli 21 (Attribuzione ai Cantoni) e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19997 sull’asilo (OAsi 1). In virtù di queste disposizioni la SEM può approvare il cambiamento di Cantone di una persona ammessa provvisoriamente o di un’altra persona soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per la persona ammessa provvisoriamente o altre persone. In pratica è raro che il nuovo Cantone dia il proprio consenso, giacché il cambiamento di Cantone significa per esso il trasferimento della responsabilità in materia di aiuto sociale.
Pertanto le disposizioni delle ordinanze vigenti autorizzano solo a determinate condizioni restrittive il cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente.
La mozione della CIP-S non menziona esplicitamente i rifugiati ammessi provvisoriamente, giacché sono generalmente compresi nel gruppo delle persone ammesse provvisoriamente. Per quanto riguarda determinati diritti, tuttavia, essi formano una categoria distinta da quella dei rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto asilo e da quella delle persone ammesse a titolo provvisorio che non hanno la qualità di rifugiato.
Alla fine di giugno 2019 vi erano in Svizzera 10 048 rifugiati ammessi provvisoriamente. Si tratta di persone cui è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ma cui è stato negato l’asilo e nei cui confronti, vista l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, è stata disposta l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 3 LStrI). Questa situazione riguarda in prevalenza persone che hanno la qualità di rifugiato ma cui non è concesso asilo perché se ne sono dimostrate indegne (art. 53 della legge del 26 giugno 19988 sull’asilo [LAsi]) oppure a fronte di motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Si parla di motivo soggettivo insorto dopo la fuga se il comportamento di una persona all’estero espone la stessa a persecuzioni nel proprio Paese di provenienza o di origine – per esempio se la persona ha lasciato illegalmente tale Paese (reato di fuga). A fronte dei diritti garantiti loro dalla Convenzione del 28 luglio 19519 sullo statuto dei rifugiati, i rifugiati ammessi provvisoriamente godono di uno statuto più vantaggioso in materia di aiuto sociale e mobilità rispetto alle persone ammesse a titolo provvisorio che non hanno qualità di rifugiato.
Fino alla decisione di principio del Tribunale amministrativo federale emanata nel 2012 (DTAF-2012/2) era adottata la medesima prassi in materia di cambiamento di Cantone sia per i rifugiati ammessi provvisoriamente sia per le altre persone ammesse a titolo provvisorio. Nella sua decisione di principio il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato l’articolo 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati direttamente applicabile e deciso che tutti i rifugiati riconosciuti hanno diritto di cambiare Cantone (consid. 5.2.3 della decisione).
In virtù dell’interpretazione adottata dal TAF per quanto riguarda il tenore dell’articolo 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati10, nella fattispecie si applica la disciplina applicabile ai titolari di un permesso di domicilio (permesso C). Pertanto, in assenza di motivi di revoca ai sensi dell’articolo 63 LStrI, anche i rifugiati ammessi a titolo provvisorio hanno diritto di cambiare Cantone (art. 37 cpv. 3 LStrI). Nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati l’espressione «nelle stesse circostanze» significa che, per l’esercizio di un diritto, l'interessato deve adempiere tutte le condizioni come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato (art. 6 della Convenzione).
6 RS 142.281
7 RS 142.311
8 RS 142.31
9 RS 0.142.30
10 Tenore dell’articolo 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati: Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale.