Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Mozione CIP-S «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio»

1.1.1.1 Rapporto del Consiglio federale del 12 ottobre 2016

Il 12 ottobre 2016, il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Ammissione provvisoria e persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d’azione»2. Steso in adempimento di tre postulati3, il rapporto descrive la situazione in essere e presenta possibili adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio.

L’ammissione provvisoria è una misura sostitutiva applicata qualora una decisione d’allontanamento passata in giudicato non sia eseguibile. Ciò significa che le persone ammesse provvisoriamente devono in realtà lasciare la Svizzera. Se l’esecuzione è impossibile, inammissibile o inesigibile, l’allontanamento è tuttavia rinviato a tempo indeterminato, finché non sussistano più ostacoli all’esecuzione. Non si tratta pertanto di un permesso secondo il diritto in materia di stranieri, bensì di una misura sostitutiva nel caso di un allontanamento non eseguibile. Alla fine di giugno 2019 le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera erano 37 036 (rifugiati ammessi provvisoriamente non compresi, si veda a questo proposito il n. 1.1.1.3).

Per diversi motivi oggigiorno l’ammissione provvisoria è considerata da più parti insoddisfacente, non da ultimo perché la grande maggioranza delle persone al beneficio di questo statuto non rimane in Svizzera a breve termine bensì durevolmente. Infatti i motivi per i quali è disposta l’ammissione provvisoria tendono spesso a durare nel tempo (p. es. guerra civile in Siria). Da più parti si levano pertanto voci che chiedono una nuova denominazione di questo statuto. Vi è anche chi propone, anziché una misura sostitutiva, un vero e proprio statuto di soggiorno in caso di non eseguibilità dell’allontanamento.

La durata del soggiorno, il numero di ammissioni provvisorie concesse, le condizioni per la disposizione dell’ammissione provvisoria e l’esame della sua revoca ove tali condizioni decadano sono temi spesso dibattuti. Sono spesso oggetto di critica anche il ricongiungimento familiare di cui beneficiano il coniuge e i figli minorenni delle persone ammesse a titolo provvisorio nonché presunti viaggi non autorizzati nel Paese d’origine nonostante il fatto che il ritorno ivi sia stato considerato non esigibile, inammissibile o impossibile.

Per quanto concerne l’integrazione, in particolare sul mercato del lavoro, vi è tuttora un potenziale di miglioramento. Cifre recenti mostrano infatti che l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente richiede molto tempo. Anche altri Stati europei fanno la stessa esperienza. Ove possibile, allo scopo di ridurre in maniera mirata la dipendenza dall’aiuto sociale con il protrarsi della durata del soggiorno in Svizzera, il focus è posto sul miglioramento dell’integrazione professionale.

Il rapporto del Consiglio federale presenta tre possibili varianti per adeguare l’ammissione provvisoria.

Variante 1: l’ammissione provvisoria (permesso F) è sostituita mediante il rilascio immediato di un permesso di dimora ordinario (permesso B). In questo modo le persone interessate beneficiano di uno statuto molto simile a quello dei rifugiati cui è stato concesso asilo.

Variante 2: è creato un nuovo statuto di protezione che tiene debitamente conto della situazione particolare delle persone che non hanno la qualità di rifugiato ma che per motivi diversi (guerra civile, persone vulnerabili, ecc.) non possono tornare nel Paese di provenienza. Si tratta dunque di uno statuto vero e proprio in luogo di una misura sostitutiva in caso di allontanamento non eseguibile. Lo statuto è pegno di una migliore integrazione nel mercato del lavoro e concorre in questo modo a ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale. È preservata la possibilità di revocare il diritto di

2 Consultabile (in tedesco e francese) all’indirizzo: www.sem.admin.ch: sito web SEM > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Rapporti diversi

3 Postulato 11.3954 Hodgers «Limitare l'ammissione provvisoria» del 29 settembre 2011; postulato 13.3844 Romano «Ammissione provvisoria. Nuovo disciplinamento per maggiore trasparenza ed equità» del 26 settembre 2013 e postulato 14.3008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione» del 14 febbraio 2014.